Il MEF, con decreto n. 33251 del 27 giugno 2025, ha dato attuazione all’art. 14 del D. Lgs. 192/2024, sul regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuino al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
L’art. 14, a sua volta, dà attuazione al principio di delega di cui all’art. 6 della L. 111/2023, che aveva previsto l’allineamento tra valori civilistici e fiscali tra i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi di società ed enti.
La norma ha quindi introdotto la possibilità di operare in via straordinaria un riallineamento dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve e fondi in sospensione di imposta sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024, tramite l’affrancamento dei medesimi.
Il decreto attua quindi l’art. 14 citato, circoscrivendo in particolare l’ambito applicativo dell’affrancamento, e disciplinandone il contenuto.
In particolare, all’art. 1, viene fornita una definizione di “affrancamento”, ovvero l’esercizio dell’opzione, nella dichiarazione dei redditi, per il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 14 citato, sull’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sulla base delle condizioni e nei limiti individuati nel decreto.
L’art. 2 precisa inoltre le caratteristiche dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione d’imposta, che possono essere oggetto di affrancamento.