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Giurisprudenza

Adeguata verifica della clientela: ultimi orientamento della Corte di Giustizia UE

11 Marzo 2016

Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. V, 10 marzo 2016, causa C-235/14

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 10 marzo 2016, causa C-235/14, la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela.

1) Gli articoli 5, 7, 11, paragrafo 1, e 13 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, da un lato, autorizzi l’applicazione di misure normali di adeguata verifica nei confronti della clientela in quanto quest’ultima sia costituita da enti finanziari sottoposti a vigilanza per quanto riguarda il loro rispetto degli obblighi di adeguata verifica, allorquando esista un sospetto di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 7, lettera c), di detta direttiva, e, dall’altro, imponga agli enti e alle persone soggetti alla succitata direttiva di applicare, sulla base della loro valutazione del rischio, misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che, per loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva, come il trasferimento di fondi.

Inoltre, anche in assenza di un sospetto o di un rischio siffatti, l’articolo 5 della direttiva 2005/60, come modificata dalla direttiva 2010/78, consente agli Stati membri di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più rigorose, qualora tali disposizioni mirino a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di capitali e contro il finanziamento del terrorismo.

2) La direttiva 2005/60, come modificata dalla direttiva 2010/78, deve essere interpretata nel senso che gli enti e le persone ad essa soggetti non possono pregiudicare il compito di vigilanza sugli istituti di pagamento del quale sono investite le autorità competenti, a norma dell’articolo 21 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, come modificata dalla direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e non possono sostituirsi a dette autorità. La direttiva 2005/60, come modificata dalla direttiva 2010/78, deve essere interpretata nel senso che, anche se un ente finanziario può, nell’ambito dell’obbligo di sorveglianza che gli incombe nei confronti della propria clientela, tener conto delle misure di adeguata verifica applicate da un istituto di pagamento nei confronti della propria clientela, tutte le misure di adeguata verifica da esso adottate devono essere adattate in rapporto al rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo.

3) Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2005/60, come modificata dalla direttiva 2010/78, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, adottata in applicazione o del margine di discrezionalità che l’articolo 13 di detta direttiva lascia agli Stati membri o della competenza prevista dall’articolo 5 della medesima direttiva, deve essere compatibile con il diritto dell’Unione, e segnatamente con le libertà fondamentali garantite dai Trattati. Se una siffatta normativa nazionale intesa a lottare contro il riciclaggio di capitali o il finanziamento del terrorismo persegue un obiettivo legittimo atto a giustificare una restrizione delle libertà fondamentali, e se il fatto di presupporre che i trasferimenti di fondi, da parte di un ente soggetto a detta direttiva, in Stati diversi da quello nel quale tale ente è stabilito presentino sempre un rischio più elevato di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui sopra, tale normativa eccede però quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo che essa persegue, nella misura in cui la presunzione da essa istituita si applica a qualsiasi trasferimento di fondi, senza prevedere la possibilità di confutare tale presunzione in relazione ai trasferimenti di fondi che oggettivamente non presentino un rischio siffatto.

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