Con decreto di rigetto n. 129 del 21 gennaio 2025, il Tribunale di Catania (Dott. Sciacca) ha ritenuto insussistenti i presupposti per disporre l’ispezione giudiziale e adottare le altre misure previste dall’art. 2409 c.c. in quanto le doglianze del socio ricorrente si traducevano “in censure su scelte di merito gestorio da parte dell’amministratore”.
Il Tribunale ha ricordato che, in virtù del principio della c.d. business judgment rule, vige il criterio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione operate dall’amministratore “salvo che in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’attività economica”, che nel caso in esame non erano analiticamente prospettate da parte attrice o ritenute non sussistenti dal Tribunale.
Le gravi irregolarità cui fa riferimento l’art. 2409 c.c. sono “solamente quelle connesse alla violazione di norme civili, penali, tribunali, amministrative capaci di pregiudicare il buon funzionamento della società (c.d. censure di legittimità) e non anche le doglianze attinenti al merito o alla convenienza degli atti di gestione posti in essere dagli amministratori, né, sotto altro profilo, le censure che si risolvono in mere irregolarità inidonee ad arrecare un danno effettivo, od anche solo potenziale, alla società”.
Ne discende che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato “non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica”.
Nel caso in commento, tali principi hanno trovato applicazione in maniera ancor più evidente poiché la s.r.l. protagonista della vicenda erogava prestazioni sanitarie in regime di convenzione e rispetto alle quali il business plan era influenzato sia dalla variabilità della domanda sul territorio, sia dalle scelte sul budget esterne all’impresa operate del Servizio Sanitario.