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Giurisprudenza

Ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta fraudolenta

17 Gennaio 2023

Roberto Compostella, Ph.D. in diritto penale presso Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 19 settembre 2022, n. 40023 – Pres. Sabeone, Rel Caputo

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza in commento analizza le differenze tra la condotta di ricettazione prefallimentare ex art. 232, comma terzo n. 2) Legge Fallimentare e quella di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione ex artt. 110 c.p. e 216 comma primo Legge Fallimentare.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione: «Il delitto di ricettazione prefallimentare (L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2), si configura solo in mancanza di un accordo con l’imprenditore dichiarato fallito»; pertanto, l’elemento discretivo tra le due ipotesi delittuose sarebbe proprio la presenza o meno dell’accordo, con la conseguenza che «il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l’imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale».

La sentenza in commento ribadisce un orientamento già consolidatosi nelle decisioni della Suprema Corte; sul punto si vedano, tra le tante, Cass. Pen., Sez. V, 22.02.2012, n. 16062 nonché Cass. Pen., Sez. V, 09.03.2005, n. 12824.

Quanto alla ratio che sorregge il delitto di ricettazione fallimentare, in giurisprudenza si è osservato come: «Con l’incriminazione della ricettazione prefallimentare, prevista dall’art. 232 comma terza n. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, si è voluto rafforzare la tutela dei creditori, punendo coloro che approfittando della situazione di dissesto dell’imprenditore realizzano illeciti lucri in danno delle ragioni dei creditori e si è volto inoltre assicurare agli organi del fallimento l’apprensione dei beni soggetti all’esecuzione fallimentare, garantendo il regolare svolgimento della procedura concorsuale» (Cass. Pen., Sez. V, 24.11.1976, n. 12229).

Per una disamina in dottrina del rapporto tra tali fattispecie, si veda E. Corucci, La bancarotta e i reati fallimentari, Milano, 2008, pp. 321 e ss., nonché F. Antolisei, Manuale di diritto penale: I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell’urbanistica, 2001, pp. 210 e ss., M. Gambardella, Cotributo alla delimitazione del conce4tto di “distrazione” nel reato di ricettazione fallimentare, in Cass. Pen., 1996, fasc. 2, pp. 638 e ss.

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