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Giurisprudenza

Ripetizione dell’indebito e fallimento: dies a quo per l’esercizio dell’azione

30 Marzo 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 621 – Pres. Genovese, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di ripetizione dell’indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di “debitor debitoris”, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest’ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l’inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest’ultima natura meramente dichiarativa.

Massima Ufficiale

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