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Giurisprudenza

Il direttore generale non ha il dovere di vigilare sull’operato degli amministratori

18 Febbraio 2016

Nicolò Piccaluga, trainee lawyer presso Giovanardi e Associati Studio Legale

Tribunale di Roma, 28 settembre 2015, n. 19185

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di impresa – con la pronuncia in commento ha delineato il ruolo e le responsabilità del Direttore Generale di società di capitali.

Nel caso di specie, pronunciandosi sull’azione di responsabilità ex art. 2393 bis cod. civ. promossa da un socio, i giudici capitolini, inquadrando la figura del direttore generale, hanno affermato che, tra i compiti in capo a quest’ultimo, non rientra il dovere di vigilanza sull’operato dei componenti il consiglio di amministrazione, rispetto ai quali ricopre un ruolo subordinato.

Il Tribunale, inoltre, ha precisato che la figura del direttore generale, di cui non si rinviene una definizione nel codice civile, risponde all’esigenza di affiancare all’organo amministrativo un funzionario di alto livello che possieda quelle competenze tecniche e capacità direzionali che l’imprenditore richiede”.

In particolare, il Tribunale romano ha ribadito che il compito fondamentale del direttore generale è quello di dare esecuzione alla volontà degli amministratori, alla cui formazione, tuttavia, egli non concorre poiché la definizione degli indirizzi gestionali compete esclusivamente all’organo amministrativo.

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