WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Autonomia funzionale del ramo ceduto quale elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda anche post riforma del 2003

30 Agosto 2016

Nicolò Piccaluga, trainee lawyer presso Giovanardi e Associati Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. L, 19 maggio 2016, n. 10352

Di cosa si parla in questo articolo

Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda prevista dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/10


WEBINAR / 15 Ottobre
Conto di base: le nuove aspettative di Vigilanza


Prossime scadenze 30 novembre 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/09