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Giurisprudenza

Abusività dello scambio di partecipazioni a realizzo controllato

22 Ottobre 2026

Fabio Povegliano, Cultore del Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Padova

C.G.T. di primo grado di Bergamo, Sez. 1, 5 febbraio 2026, n. 50 – Pres. Mietto, Rel. Fiamingo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Sentenza n. 50/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo si è espressa in relazione all’abusività, ex art. 10-bis della L. n. 212/2000, dell’operazione di conferimento in regime di realizzo controllato, ex art. 177, co. 2 del TUIR, operata dal contribuente in favore di una società holding unipersonale, con conseguente emersione di una plusvalenza tassabile ex art. 9 e 67 del TUIR. 

Nella vicenda, il contribuente, operando un conferimento ex art. 177, co. 2 del TUIR, aveva “scambiato” l’80% delle azioni dal medesimo detenute in una S.p.A. con le quote di una S.r.l., la quale, sebbene esistente prima della riorganizzazione, risultava essere priva di operatività. 

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, rigettando il ricorso proposto dal contribuente, ha rilevato come l’operazione conclusa avesse natura circolare, atteso che al termine della stessa il contribuente continuava a detenere, senza soluzione di continuità, l’intero capitale della società conferita, direttamente per il 20% e indirettamente per il restante 80% tramite la società conferitaria, della quale deteneva il 100% del capitale sociale.

Portata dirimente, inoltre, è stata attribuita alla mancanza di vitalità economica della società conferitaria, portando il Giudice a ritenere la stessa un mero contenitore, strumentale unicamente alla fruizione del vantaggio fiscale di cui all’articolo 177, co. 2 del TUIR.  

Per tali ragioni, il Giudice, escludendo che vi fossero valide ragioni extrafiscali sottese all’operazione, ha ritenuto la riorganizzazione abusiva ex art. 10-bis della L. n. 212/2000 in quanto priva di sostanza economica nonché idonea a far conseguire al contribuente un vantaggio fiscale indebito, discendente non solo dalla mancata emersione della plusvalenza a seguito del conferimento in regime di neutralità indotta, ma anche dalla possibilità di fruire del regime PEX in caso di cessione delle partecipazioni da parte della conferitaria. 

Sul concetto di assenza di sostanza economica pare utile rammentare che l’Atto di Indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 ha chiarito che “devono considerarsi potenzialmente abusive, in quanto prive di sostanza economica, le sequenze di atti negoziali che, nella loro concatenazione, non producono, né hanno la funzione di produrre, modifiche significative nella sfera economico-giuridica del soggetto, in quanto i diversi negozi che compongono la sequenza sono disposti in modo da elidersi vicendevolmente, riportando il soggetto all’assetto economico-giuridico originario (le c.d. operazioni circolari)” e che, pertanto, “il vantaggio fiscale indebito può dirsi essenziale – dunque non necessariamente esclusivo, ma comunque più che prevalente – proprio quando, a ben guardare, l’operazione risulta priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre significativi effetti extrafiscali”.

 

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