Con la sentenza n. 5272 del 6 luglio 2026, la Corte d’Appello di Napoli (Pres. Caccese, Rel. Amoroso) ha riconosciuto la postergazione ex art. 2467 c.c. del credito da prestito obbligazionario non convertibile vantato dall’amministratore delegato di una s.p.a. a compagine familiare ristretta. Il finanziatore era socio indiretto dell’emittente, essendo socio e amministratore unico di una società titolare di metà delle azioni della finanziata.
La Corte precisa: “In virtù dei criteri che presiedono a un’applicazione diretta o analogica di tale disciplina, infatti, la postergazione del prestito obbligazionario potrà essere affermata se la parte che agisce in postergazione riesce a dimostrare che, alla data di sottoscrizione del prestito, il socio imprenditore si è trovato in una posizione tale da aver accesso all’informazione sullo stato di squilibrio rilevante della società (art. 2467, comma 2, c.c.), come normalmente avviene, ad esempio, nei casi in cui il prestito obbligazionario è sottoscritto da uno o più soci che esercitano un controllo (solitario o congiunto) sulla società e partecipano all’organo di gestione.”
Gli amministratori dell’emittente avevano deliberato l’emissione e sottoscritto l’intero prestito. Erano inoltre soci delle due società che detenevano tutte le azioni dell’emittente, entrambe riconducibili alla medesima famiglia. Al momento dell’emissione, la società presentava un’esposizione debitoria quasi doppia rispetto al patrimonio netto e scarsa liquidità; tale squilibrio finanziario persisteva alla richiesta di rimborso. Pur ammettendo l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle s.p.a. chiuse, il Tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo perché il creditore non era socio diretto e non risultava provata una sua posizione di controllo e di influenza notevole.
Il Collegio supera questa conclusione valorizzando, insieme alla struttura familiare, le cariche gestorie del finanziatore e la sua conoscenza dello squilibrio. Il richiamo, da parte della Corte d’Appello, a Cass. n. 14056/2015 serve a ricondurre l’applicazione dell’art. 2467 c.c. alla conformazione effettiva della compagine sociale, anziché al solo tipo societario, in funzione di contrasto della sottocapitalizzazione nominale e della traslazione del rischio d’impresa sui creditori.
La Corte distingue poi le obbligazioni convertende, soggette a conversione obbligatoria in azioni alla scadenza, dalle obbligazioni convertibili, che attribuiscono al titolare una mera facoltà di conversione. Per le prime ritiene esclusa la postergazione, poiché il finanziatore non può scegliere di conservare la pretesa al rimborso in luogo della partecipazione azionaria. Nelle seconde, invece, l’obbligazionista può convertire il credito per partecipare ai risultati positivi del risanamento oppure conservare la posizione creditoria quando, alla scadenza del periodo di conversione, le prospettive di risanamento e il valore delle azioni rendano sconveniente l’operazione. Conseguentemente, la Corte ne desume che la postergazione è compatibile con le obbligazioni convertibili e, a maggior ragione, con quelle non convertibili oggetto della controversia.
La decisione resta, dunque, legata alla concreta posizione del sottoscrittore e allo squilibrio finanziario dell’emittente, senza assoggettare indistintamente al regime della postergazione ogni prestito obbligazionario di s.p.a. Su tali basi, la Corte riforma la sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda monitoria.


