Con risposta a interpello n. 125/2026, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione fiscale di un trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, e sulle conseguenze dell’eventuale interposizione in materia di imposizione dei redditi, monitoraggio fiscale e IVAFE (ovvero in caso sia qualificabile quale trust interposto).
Nel caso di specie, il trust, irrevocabile e articolato in due sottofondi, era stato istituito per garantire il mantenimento e la formazione delle beneficiarie, individuate nella figlia minore e nella compagna del disponente. Quest’ultima rivestiva anche il ruolo di trustee, unitamente all’istante, a sua volta potenziale beneficiaria finale.
L’istante riteneva il trust autonomo soggetto passivo d’imposta, qualificabile come “trasparente”, con imputazione dei redditi alle beneficiarie ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR. Conseguentemente, riteneva che gli obblighi di monitoraggio fiscale gravassero direttamente sul trust, mentre l’IVAFE dovesse essere corrisposta in proporzione alle rispettive quote di possesso.
L’Ufficio, richiamando le circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, ricorda che non possono considerarsi validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi (c.d. trust interposto). Di essenziale importanza è, pertanto, l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre autonomamente dei beni affidatigli.
Nel caso esaminato, l’Agenzia valorizza la commistione tra i ruoli di trustee e beneficiarie e il potere di effettuare anticipazioni prelevando dal capitale. Assume particolare rilievo la possibilità per i trustee, previa autorizzazione del guardiano, di effettuare anticipazioni a favore della beneficiaria finale, attingendo al relativo sottofondo, “senza alcuna limitazione di cifra e con esclusione di ogni discrezionalità da parte del Trustee”, per esigenze di liquidità connesse alla società partecipata dall’istante e dalla stessa beneficiaria.
Non risultano, infatti, sufficienti le clausole che, in caso di conflitto di interessi, impongono al trustee interessato di astenersi, consentendo all’altro trustee di procedere previa autorizzazione scritta del disponente o, in sua mancanza, del guardiano, invocate dall’istante per dimostrare la separazione funzionale dei ruoli.
Neppure il guardiano, secondo l’Ufficio, garantisce un adeguato contrappeso, anche in considerazione dei suoi precedenti rapporti professionali e della circostanza che gli eventuali trustee sostitutivi debbano essere individuati in un elenco predisposto dal disponente.
Pertanto, l’Agenzia esclude l’autonomia decisionale e gestoria dei trustee, ravvisando un potere di ingerenza delle beneficiarie e negando al trust la qualifica di autonomo soggetto d’imposta. Il reddito di cui il trust “appare titolare” deve quindi essere assoggettato a imposizione, per imputazione, pro quota, direttamente in capo all’interponente residente in Italia, cioè alle beneficiarie, secondo le categorie dell’art. 6 TUIR.
Su queste ultime gravano altresì gli obblighi di compilazione del quadro RW e di dichiarazione e versamento dell’IVAFE in relazione alle attività finanziarie nella titolarità dei trustee.


