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Giurisprudenza

Responsabilità 231 e colpa di organizzazione

7 Ottobre 2026

Cassazione Penale, Sez. III, 7 luglio 2026 n. 34744 – Pres. Aceto, Rel. Di Stasi

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza del 7 luglio 2026 n. 34744 (Pres. Aceto, Rel. Di Stasi), si è pronunciata in materia di responsabilità 231, con particolare riferimento all’accertamento della responsabilità dell’ente in presenza della prescrizione del reato presupposto e alla colpa di organizzazione.

Nel caso di specie, a una società veniva applicata la sanzione pecuniaria di 50.000 euro per l’illecito di cui all’art. 24 d.lgs. n. 231/2001, in relazione all’art. 640-bis c.p., rubricato “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

La condotta, realizzata consapevolmente e volontariamente dal legale rappresentante dell’ente, era consistita nell’utilizzo di una serie di attestazioni e documenti falsi, finalizzati a creare una parvenza di regolarità formale della documentazione utilizzata per ottenere l’erogazione di una quota del contributo pubblico. Tale quota era stata indebitamente incassata attraverso la falsa rappresentazione dello stato di avanzamento dei lavori e di spese in realtà inesistenti o “gonfiate”.

La Corte, in tale occasione, ha ricordato come in tema di responsabilità 231 in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità dell’ente, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza del fatto di reato.

I criteri di imputazione oggettiva, consistenti nell’interesse e vantaggio di cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/2001, sono alternativi e concorrenti tra loro. Mentre l’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile al momento della commissione del fatto secondo criterio soggettivo, il vantaggio ha una connotazione oggettiva ed è valutabile sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.

Ai fini della responsabilità dell’ente, la struttura dell’illecito è incentrata sul reato presupposto commesso dalla persona fisica nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Tuttavia, la responsabilità dell’ente è autonoma, in quanto la società risponde per fatto proprio. Deve essere accertata, in particolare, la colpa di organizzazione, consistente nella mancata predisposizione di misure preventive idonee a evitare la commissione di reati.

La colpa di organizzazione svolge una funzione analoga a quella della colpa nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione colpevole della regola cautelare.

La mancata adozione, l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello organizzativo non sono, di per sé, elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, ma rappresentano elementi utili a dimostrare la colpa di organizzazione.

Sono, invece, elementi costitutivi dell’illecito dell’ente la relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale tra i due.

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