È stata pubblicata la Circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce un quadro organico e aggiornato della disciplina del Concordato preventivo biennale (Cpb), alla luce delle novità introdotte dal Decreto Omnibus (D. Lgs 148/2026).
La Circolare in oggetto, che sostituisce le precedenti circolari in materia, illustra le principali regole dell’istituto, i benefici riconosciuti ai contribuenti aderenti e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta ai quesiti formulati da contribuenti e professionisti.
Il Concordato preventivo biennale, introdotto dal D. Lgs. 13/2024, si ricorda, è finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.
Per il biennio 2026-2027, l’adesione deve essere formalizzata entro il 2 novembre 2026, contestualmente alla presentazione della dichiarazione oppure, in alternativa, mediante invio autonomo del modello Cpb.
Possono accedere all’istituto i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, soggetti all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025, che intendono aderire per la prima volta al concordato ovvero che, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, intendono accettare la nuova proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.
Con riguardo ai benefici per chi rinnova l’adesione sono previsti, oltre ai benefici ordinari, ulteriori vantaggi tra cui:
- l’esonero dal visto di conformità fino a 100.000 euro annui per l’IVA e fino a 70.000 euro per le imposte dirette e l’IRAP
- l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro
- l’anticipo di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
- la possibilità di rateizzare, senza applicazione di interessi, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte
- la possibilità di avvalersi del regime di ravvedimento delle annualità pregresse, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e di un’imposta sostitutiva dell’IRAP, applicando aliquote agevolate.


