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Giurisprudenza

Cliente professionale e doveri di verifica della banca

6 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 01 ottobre 2026, n. 26039 – Pres. Scoditti, Rel. Fraulini

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 26039 del 1° ottobre 2026, si è espressa in materia di profilazione dell’investitore come cliente professionale su richiesta e sui correlati doveri dell’intermediario nei servizi di investimento.

La controversia trae origine dall’azione risarcitoria promossa da il cliente avverso la banca per la violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell’adeguatezza degli investimenti in strumenti finanziari derivati.

I giudici di merito respingevano la domanda, ritenendo che la richiesta del cliente di essere qualificato come investitore professionale valesse quale dichiarazione confessoria idonea ad esonerare l’istituto da ogni dovere informativo. A fronte della soccombenza in appello, l’investitore proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 16190/2007 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.

In relazione alla profilatura ed agli obblighi di protezione, la Suprema Corte ha espresso i seguenti principi di diritto:

  • “In tema di intermediazione finanziaria, la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2730 cod. civ.”
  • “In tema di intermediazione finanziaria, sull’intermediario finanziario che riceve ordini di investimento da parte di un cliente professionale privato su richiesta, ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007, grava l’onere, prima di procedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenza di alcuna protezione, di accertarsi che permangano al momento dell’acquisto le condizioni esistenti al momento dell’attribuzione della relativa qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell’investimento, avendo l’obbligo di prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando abbia consapevolezza che tali condizioni sono mutate, con il potenziale venir meno della legittimità dell’attribuzione della qualifica professionale originariamente assegnata“.

Secondo la Cassazione, in sostanza, la volontà del cliente di reputarsi un cliente professionale integra un mero giudizio personale, inidoneo a costituire prova confessoria ai sensi dell’art. 2730 c.c. (Cass. Sez. I, n. 18122/2020; Cass. Sez. III, n. 16669/2024).

Invece di ritenere l’istituto esonerato da ogni valutazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare il rispetto dei criteri generali di condotta: l’attribuzione della qualifica non priva infatti il cliente delle garanzie informative senza un’adeguata verifica della sua effettiva competenza.

La Suprema Corte ha poi chiarito che l’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 16190/2007 deve essere interpretato nella sua interezza, muovendo dalla fondamentale distinzione tra clienti professionali di diritto e clienti professionali su richiesta: per quest’ultima categoria, il testo normativo antepone all’accertamento dei parametri quantitativi un precetto generale che vieta espressamente di presumere che tali clienti posseggano conoscenze ed esperienze comparabili a quelle dei soggetti professionali di diritto.

Conseguentemente, la disapplicazione delle regole di condotta dettate per la clientela al dettaglio è consentita soltanto laddove l’intermediario effettui un’adeguata valutazione della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, accertando che quest’ultimo sia in grado di comprendere i rischi assunti.

L’onere della prova in ordine al corretto svolgimento di tale valutazione grava interamente sula banca, la quale, in difetto di riscontro, non può sottrarsi ai doveri di informazione e di verifica dell’adeguatezza delle operazioni.

Inoltre, il Giudice di legittimità ha approfondito la lettura delle disposizioni di chiusura dell’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 16190/2007, delineando una precisa scansione di doveri operativi. In particolare, i presupposti qualificanti la diligenza dell’intermediario nella classificazione si articolano nei seguenti obblighi:

  • la rigorosa valutazione della competenza dell’investitore in relazione alla specifica natura delle operazioni previste
  • l’onere per la banca di provare di aver correttamente applicato le deroghe alle regole di condotta dettate per i clienti al dettaglio
  • il dovere di accertare la persistenza dei requisiti qualificanti al momento dell’effettiva esecuzione di ciascun ordine di acquisto
  • l’obbligo di adottare tempestivi provvedimenti correttivi qualora si manifesti il mutamento delle condizioni originarie di profilatura.

In riferimento al caso di specie, tuttavia, l’ipotesi formulata dai giudici di merito in ordine al possibile compimento di operazioni presso altri intermediari si è palesata per la Corte in modo del tutto apodittico e privo di riscontro probatorio: certamente non giustifica il completo disinteresse della banca per il profilo di rischio del cliente.

La decisione impugnata si è discostata quindi dai doveri di protezione prescritti dalla normativa di settore; la Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio al Giudice d’appello, affermando che la qualifica di cliente professionale su richiesta non esime l’intermediario dal dovere di verificare la persistenza dei requisiti qualificanti l’investitore come professionale.

Di cosa si parla in questo articolo

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