La Cassazione Civile, Sez. V, con ordinanza del 29 settembre 2026, n. 25912 (Pres. Iofrida, Rel. Leuzzi), si è pronunciata sulla legittimazione del difensore di una società cancellata dal registro delle imprese a impugnare una sentenza in appello.
Nel caso di specie, una società si era cancellata dal registro delle imprese durante la pendenza del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell’appello.
La Commissione tributaria regionale, in richiamo delle Sezioni Unite 6070 e 6071 del 2013, ha dichiarato inammissibile il gravame alla luce del fatto che la società, al momento della proposizione dell’impugnazione, fosse estinta e l’impugnazione dovesse provenire dai soci succeduti nei rapporti facenti capo all’ente.
Le Sezioni Unite 6070/2013, infatti, hanno statuito che in caso di cancellazione dal suddetto registro, si verifica un fenomeno successorio: si genere un evento interruttivo ex artt. 299 ss. C.p.c., con prosecuzione da parte dei soci, ai sensi dell’art. 110 C.p.c.
Di conseguenza, l’impugnazione della sentenza deve provenire dai soci o essere loro indirizzata, in quanto la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado nel quale l’evento si è verificato.
Il principio citato deve però essere coordinato con quello dell’ultrattività del mandato di lite (Sez. Un. 15295/2014), secondo cui, nell’ipotesi di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, non dichiarata in udienza né notificata alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 C.p.c., il difensore continua a rappresentarla come se l’evento non si fosse verificato.
La stabilizzazione della posizione processuale si verifica, quindi, non solo nella fase attiva del grado in corso, ma anche nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale. Il procuratore quindi è legittimato a proporre impugnazione.
Il meccanismo di stabilizzazione processuale trova applicazione anche con riguardo alla perdita della capacità processuale conseguente alla cancellazione di una società dal registro delle imprese. Tale principio non attribuisce, infatti, capacità processuale a un soggetto estinto, ma mantiene ferma la rappresentanza della parte.


