Il Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, con sentenza dell’08 settembre 2026 n. 3844 (Pres. Rel. Tritta) si è pronunciata con riguardo alla subordinazione del rapporto di lavoro instaurato tra un rider e la società committente operante tramite piattaforma digitale.
Nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di rider per una nota società di distribuzione alimentare, a seguito della conclusione di un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 C.c., si era visto interrompere il rapporto di lavoro medesimo da parte della società convenuta.
In particolare, il lavoratore, per poter svolgere la prestazione, doveva prenotare degli slot temporali in cui rendersi disponibile tramite l’apposita piattaforma digitale.
Solo a seguito della prenotazione dello slot e una volta effettuato il check in per lo slot prenotato, il corriere riceveva gli ordini. All’interno di questi ultimi vi era l’indicazione della zona di ritiro e consegna, distanza e compenso.
La piattaforma utilizzava, poi, un sistema di punteggi assegnati al rider sulla base di alcuni parametri. Più alto era il punteggio e più era possibile per il corriere avere accesso a slot maggiormente remunerativi.
Sia il sistema della prenotazione degli slot che quello dei punteggi, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro con il ricorrente, sono stati poi eliminati dalla convenuta.
Il Tribunale, in tale contesto, ha dapprima valutato l’eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro.
E’ stato evidenziato come il punteggio assegnato al rider fosse, da un lato, espressione del potere e disciplinare e di controllo della società e, dall’altro, del suo potere direttivo tramite la coercizione indiretta sul rider circa la volontà o meno di prenotare e richiedere riassegnazioni, alla luce dei riflessi che tali attività avevano sul punteggio stesso.
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D. Lgs. 81/2015 i rapporti di collaborazione sono classificabili come rapporti di subordinazione nel caso in cui il prestatore svolga una prestazione prevalentemente personale, continuativa ed organizzata dal committente.
Con riguardo alla personalità della prestazione, il Tribunale evidenzia come non sussista solo nell’ipotesi in cui il prestatore abbia la facoltà di avvalersi di propri ausiliari. Avendo il corriere delle credenziali proprie della piattaforma digitale, deve ritenersi personale la prestazione fornita.
Con riguardo alla continuità della prestazione, il Tribunale ritiene possa integrarsi nel caso di specie alla luce della durata effettiva del rapporto, della non occasionalità e della reiterazione nel tempo della prestazione.
La prestazione è, infatti, continuativa quando e non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente.
Con riguardo, invece, all’organizzazione del lavoro da parte del committente, il Tribunale rileva che il rider, nella fase on boarding, era tenuto a partecipare ad incontri informativi e installare l’applicazione e utilizzarla per prenotare gli slot.
Al corriere, inoltre, veniva imposto di effettuare un check in entro 10 minuti dall’inizio dello slot, in alternativa la disponibilità dello stesso si intendeva revocata. Era, inoltre, inibita la funzione di assegnazione automatica degli ordini da parte della piattaforma nell’ipotesi in cui il rider avesse avuto la batteria del cellulare carica a meno del 20%. In aggiunta, era indicato al corriere il percorso più breve da percorrere e sulla base del quale veniva retribuito.
I citati elementi sono, quindi, espressione dell’ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta dalla società.
Il Tribunale, in tale contesto, precisa che il criterio distintivo della subordinazione sia lo svolgimento della prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Gli altri elementi citati sono sussidiari e devono essere valutati complessivamente.
La soggezione del prestatore, viene sottolineato, non deve essere valutata soltanto con riferimento al potere esercitato da una persona fisica, ben potendo integrarsi anche nell’ipotesi in cui sia esercitato tramite un algoritmo – che, nel caso di specie, forniva istruzioni vincolanti sulle modalità di svolgimento della prestazione.
Il concetto di subordinazione deve, quindi, essere letto in maniera evolutiva in modo da potersi adattare ai rapporti di lavoro più innovativi.
Il recesso operato dalla società tramite email è quindi qualificabile come licenziamento per giusta causa.
Alla luce della contraddittorietà della contestazione disciplinare effettuata dalla società stessa, il Tribunale ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla reintegrazione ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 23/2015 e al pagamento in suo favore di indennità pari all’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR determinata sulla base di quanto fatturato in media negli ultimi tre mesi di rapporto.


