Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 16 settembre 2026, n. 323 (Pres. Rel. Grosso) si è pronunciata relativamente alla validità del licenziamento comunicato tramite messaggio vocale Whatsapp.
In particolare, nel caso di specie, una lavoratrice, assunta a tempo indeterminato, proponeva ricorso avverso il licenziamento intimatole oralmente dall’Amministratore Unico della società tramite messaggio vocale Whatsapp.
Il Tribunale in tale contesto ricorda come la Cassazione abbia ribadito che il licenziamento intimato oralmente sia giuridicamente inesistente e quindi, da un lato, non richiede un’impugnazione nel termine decadenziale di cui all’art. 6 L. 604/1966 e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.
Nel caso in esame, in cui il Tribunale ha equiparato il messaggio vocale oggetto del giudizio ad un licenziamento orale, trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori con conseguente tutela reintegratoria.
Alla lavoratrice, quindi, il Tribunale ha riconosciuto la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all’effettiva reintegra, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.


