Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci dei c.d. utili extracontabili opera non solo quando l’accertamento del maggior reddito derivi da ricavi non contabilizzati o da costi fittizi, ma anche quando, nelle dichiarazioni annuali, siano omessi elementi patrimoniali attivi idonei ad incrementare il reddito imponibile, quali le quote di una plusvalenza patrimoniale già maturata e contabilizzata, oggetto di rateizzazione ai sensi dell’art. 86, comma 4, TUIR.
È questo il principio affermato nell’ordinanza di Cass. civ., sez. V, 1° luglio 2026, n. 22570, relativa al caso di una società immobiliare che, nel 2011, aveva realizzato una plusvalenza dalla vendita di un immobile, optando per la relativa rateizzazione, e che negli anni successivi (in specie, 2013 e 2014) aveva però omesso di effettuare in dichiarazione le variazioni in aumento relative alle quote residue.
Come noto, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa nasce per via giurisprudenziale, risalente negli anni, e affonda le proprie radici nelle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
Il meccanismo richiede, da un lato, la ristrettezza della compagine sociale e l’intensità del vincolo di controllo e di reciproca conoscenza tra i soci (ad esempio, appartenenti allo stesso nucleo familiare); dall’altro, l’accertamento di un maggior reddito extracontabile in capo alla società. Su questi due presupposti la Cassazione ha costruito una regola di giudizio per cui è ragionevole ritenere che gli utili “in nero” (extracontabili) siano stati distribuiti pro quota ai soci, salva prova contraria da parte di questi sulla diversa destinazione.
Nel corso degli anni, il perimetro applicativo della presunzione è stato progressivamente ampliato dalla giurisprudenza: dai ricavi non contabilizzati si è passati ai costi inesistenti, poi ai costi effettivi ma ritenuti indeducibili, fino a ricomprendere qualsiasi rettifica idonea a generare maggior reddito imponibile. L’utile occulto, inteso originariamente come flusso finanziario non dichiarato, ha così finito per sovrapporsi alla mera divergenza tra dichiarato e accertato.
A questo si aggiungono alcuni corollari ormai consolidati in giurisprudenza: l’irrilevanza della forma giuridica del socio, anche qualora si tratti di una società di capitali; il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra accertamento in capo alla società e accertamento in capo ai soci; la sostanziale impermeabilità della presunzione alle novità processuali introdotte nel 2022 dall’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, in tema di onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso deciso da Cass. n. 22570/2026, come detto, il maggior reddito accertato nei confronti della società non derivava da ricavi non contabilizzati o da costi inesistenti, bensì dall’omessa indicazione in dichiarazione delle quote di una plusvalenza già contabilizzata e in parte assoggettata a tassazione. Ciò non ha impedito alla Cassazione di ritenere comunque operante la presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato.
Si tratta del punto di massima espansione del meccanismo presuntivo: l’utile extracontabile arriva a coincidere con la mera divergenza dichiarativa su una posta attiva che – come la società aveva evidenziato nella propria difesa – era già stata dichiarata e aveva trovato rappresentazione nelle scritture contabili dell’anno 2011.
Si segnala per completezza che, in materia, è recentemente intervenuto l’art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, c.d. Decreto Omnibus 2026, che, dando attuazione a quanto previsto dalla legge delega n. 111 del 2023, regolamenta per la prima volta la presunzione di distribuzione di utili ai soci nelle società a ristretta base partecipativa. In caso di accertamento del maggior reddito extracontabile, si presume, salvo prova contraria, che gli utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se siano accertati: (i) componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati, oppure (ii) componenti negativi indeducibili perché inesistenti.
La novella circoscrive dunque l’area presuntiva, escludendo le contestazioni riguardanti l’inerenza, la competenza o la quantificazione di un costo, nonché le divergenze dichiarative quali quella decisa da Cass. n. 22570/2026, in cui il maggior reddito discendeva dalle mancate variazioni in aumento nelle dichiarazioni per gli anni 2013 e 2014 su una posta già correttamente contabilizzata e dichiarata nel 2011.
La norma non definisce, invece, che cosa debba intendersi per “ristretta base partecipativa”, lasciando ancora una volta alla giurisprudenza il compito scivoloso di riempire di contenuto il profilo soggettivo della presunzione. L’intervento segna comunque una perimetrazione normativa da tempo attesa, le cui ricadute applicative andranno ora osservate nelle prossime stagioni di accertamento.


