E’ stata pubblicata da Banca d’Italia una comunicazione concernente le procedure volte a garantire il rispetto delle misure restrittive europee e nazionali, con un richiamo di attenzione agli intermediari sulla verifica dei presidi adottati per l’individuazione dei soggetti designati (ovvero i destinatari delle sanzioni medesime).
Il crescente inasprimento delle tensioni geopolitiche ha portato ad un ampliamento delle misure restrittive adottate dall’UE nei confronti di Stati, persone e organizzazioni ritenuti minacciosi per la pace e la sicurezza internazionale.
In tale contesto, gli intermediari finanziari devono garantire il rispetto dei regimi sanzionatori, individuando rapporti e operazioni riconducibili ai soggetti destinatari di dette misure ed eventualmente congelando fondi e risorse economiche, con conseguente comunicazione alle Autorità competenti. La violazione di tali obblighi, oltre a comportare sanzioni amministrative, può oggi assumere anche rilevanza penale.
In questo contesto, si ricorda come il Regolamento (UE) 2023/1113 (TFR recast) abbia imposto ai PSP (prestatori di servizi di pagamento) e ai CASP (prestatori di servizi per le cripto-attività) di adottare adeguate politiche, procedure e controlli interni per assicurare il rispetto delle misure restrittive europee e nazionali nei trasferimenti di fondi e cripto-attività.
In particolare, nella comunicazione, Banca d’Italia si sofferma sulle previsioni contenute negli Orientamenti di EBA 2024/15 – recepiti da Banca d’Italia con Nota 52/2025 – che regolamentano i controlli da realizzare su clienti e trasferimenti di fondi e cripto-attività.
Tali Orientamenti prevedono la verifica dei rapporti con soggetti destinatari di misure restrittive attraverso:
- l’utilizzo e l’aggiornamento delle liste sanzionatorie
- il confronto dei dati rilevanti
- la configurazione e periodica revisione dei sistemi per le verifiche automatiche
- una corretta gestione delle evidenze generate.
Le verifiche devono essere effettuate sia sulla clientela, al momento dell’avvio del rapporto e in presenza di specifici eventi, sia sui singoli trasferimenti di fondi e cripto-attività, prima della loro esecuzione, verificando i dati sia dell’ordinante sia del beneficiario.
Una disciplina specifica riguarda i bonifici istantanei: per tali operazioni i PSP non possono sottoporre entrambe le parti a controllo e devono, invece, verificare la propria clientela almeno una volta al giorno e in occasione dell’introduzione di nuove misure restrittive.
I controlli previsti per i bonifici istantanei sono applicati anche per i trasferimenti domestici (Italia-Italia) nel caso in cui il PSP abbia una bassa esposizione al rischio di mancata o elusiva applicazione delle misure restrittive.
Banca d’Italia invita quindi gli intermediari a verificare che i presìdi adottati per l’individuazione di rapporti e operazioni riconducibili a soggetti designati siano conformi alle indicazioni EBA, richiamando l’attenzione sulla necessità di accertare che i sistemi in uso non abbiano soglie di importo minimo che implichino la limitazione dei trasferimenti da sottoporre a controllo.


