Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio sul privilegio speciale del Fisco relativo agli immobili previsto dall’art. 56, co. 4, T.U.R., con particolare riguardo ai suoi rapporti con l’esecuzione esattoriale.
Il D.P.R. n. 602/1973 consente il pignoramento immobiliare, ad eccezione dei beni “essenziali”, esclusivamente al ricorrere di due presupposti tra loro cumulativi:
- un credito complessivo pari ad almeno 120.000 euro
- la previa iscrizione di ipoteca, a sua volta non consentita per crediti inferiori a 20.000 euro.
Al di sotto delle citate soglie l’esecuzione immobiliare esattoriale non può essere avviata.
Il privilegio speciale, tuttavia, mantiene la propria efficacia al di fuori dell’esecuzione esattoriale. Come previsto dall’art. 499 C.p.c., il Fisco può, infatti, intervenire nelle procedure esecutive promosse da creditori terzi, nonché nelle procedure concorsuali, facendo valere il privilegio senza che sia necessaria la previa iscrizione ipotecaria.
Lo studio analizza dapprima l’intervento del D.lgs. 139/2024 sull’art. 56 co. 4 T.U.R., a seguire si occupa del privilegio speciale del Fisco sugli immobili e del rapporto intercorrente tra il privilegio speciale di cui all’art. 56, co. 4, T.U.R. e l’ipoteca di cui all’art. 77, D.P.R. 602/1973, rispetto al procedimento di esproprio esattoriale.
Successivamente viene analizzata la pregiudizialità dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’esproprio esattoriale ed, infine, le implicazioni del difetto di previa iscrizione ipotecaria sull’esercizio del privilegio speciale.


