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Giurisprudenza

Abusiva concessione di credito e poteri del giudice fallimentare

26 Agosto 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 25 agosto 2026 n. 24754 – Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo

La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 25 agosto 2026 n. 24754 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo) si è pronunciata relativamente alla possibilità per il giudice delegato e per il tribunale fallimentare (in sede di opposizione allo stato passivo) di pronunciarsi, in via incidentale, circa l’illiceità penale della condotta della banca erogatrice del finanziamento, integrante un’abusiva concessione di credito.

Nel caso di specie il Fallimento deduceva la nullità dei contratti di finanziamento costitutivi i crediti azionati e, quindi, l’opponibilità alla massa fallimentare del credito ammesso. In particolare veniva censurata la sentenza della Corte territoriale:

  • nella parte in cui il Tribunale non si era pronunciato relativamente all’eccezione con la quale l’opposto aveva addotto che il credito azionato dall’opponente fosse frutto di un’abusiva concessione. Il Tribunale riteneva fosse necessaria la partecipazione della banca erogatrice del credito al giudizio di opposizione allo stato passivo, ma non avrebbe considerato che l’accertamento incidentale di una condotta abusiva della stessa non richiede la sua chiamata in giudizio: si precisa infatti che, nel caso di specie, la banca aveva ceduto il proprio credito ad una società cessionaria del credito, che aveva quindi richiesto l’ammissione al passivo fallimentare del credito oggetto di cessione, ed era quindi parte del successivo giudizio di opposizione allo stato passivo
  • nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione del Fallimento opposto di irripetibilità del credito azionato ex art. 2035 C.c. ma non avrebbe fornito una motivazione comprensibile, in quanto una condotta illecita, anche se penalmente rilevante, ben potrebbe essere accertata incidentalmente dal giudice civile anche tramite elementi indiziari.

In sostanza, quindi, il Tribunale, fra gli altri motivi, avrebbe rigettato l’opposizione del Fallimento opposto in quanto i titoli contrattuali, secondo quest’ultimo, sarebbero stati stipulati in origine dalla banca, non dalla società cessionaria del credito, e sul presupposto quindi che il vero erogatore del credito, che avrebbe posto in essere la condotta illecita, non fosse parte del giudizio.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rilevato come l’accertamento incidentale della presunta illiceità penale della condotta della banca che ha erogato i finanziamenti alla base della domanda di ammissione al passivo, non è affatto incompatibile con il giudizio di opposizione allo stato passivo e neppure con il giudizio di verificazione dei crediti vantati nei confronti del fallito.

Secondo la Corte, il giudice delegato ben può stabilire, anche tramite soli elementi indiziari:

  • se la concessione del credito costituisca un fatto penalmente rilevante – con conseguente nullità dei contratti espressivi della violazione normativa
  • se la banca erogatrice abbia diritto alla restituzione delle somme erogate, oppure se la concessione delle somme abbia integrato una prestazione eseguita in offesa al buon costume, ex art. 2035 C.c.

La Corte ha ritenuto che il Tribunale, omettendo di pronunciarsi circa l’illiceità delle condotte poste in essere dalla banca erogatrice, come descritte dal Fallimento, con conseguente rigetto dell’eccezione di nullità dei titoli contrattuali, ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione stessa pur avendone il potere-dovere. Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto violato il principio, di cui all’art. 112 C.p.c., secondo cui il giudice ha il dovere di pronunciarsi, oltre che sulla domanda, anche su tutte le eccezioni sollevate dalle parti.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha accolto il ricorso incidentale del Fallimento e rinviato al Tribunale in diversa composizione.


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