La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con ordinanza del 31 luglio 2026 n. 24350 (Pres. Leone, Rel. Ponterio) si è pronunciata relativamente al risarcimento del danno cagionato al lavoratore dall’illegittima cessione del ramo d’azienda e alla deducibilità, dall’entità del risarcimento, dell’incentivo all’esodo corrisposto dalla cessionaria.
In particolare la Corte evidenzia come nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la cessione e la pubblicazione della pronuncia giudiziale di illegittimità della cessione. Il lavoratore può godere, al più, del risarcimento del danno causato dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l’eventuale aliunde perceptum, dal momento in cui il lavoratore costituisce in mora il datore ex art. 1217 C.c.
L’istituto dell’aliunde perceptum, disciplinato dall’art. 18 co. 2 e 4 dello Statuto dei lavoratori, prevede che dall’indennità spettante al lavoratore per licenziamento nullo o illegittimo debba essere dedotto quanto da egli abbia percepito “nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”.
In tale contesto, la Corte ricorda che nel caso di cessione illegittima di ramo d’azienda il rapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato di fatto. Di conseguenza le vicende risolutive attinenti al rapporto tra lavoratore e cessionario non incidono sul diritto del lavoratore a ricevere le retribuzioni a lui spettanti alla luce del rapporto con il cedente, che deve considerarsi ancora esistente.
Il lavoratore, quindi, ha diritto di ricevere dalla cedente il risarcimento del danno per il periodo che intercorre dalla cessione fino alla sentenza di nullità o illegittimità della cessione, al quale sarà detraibile quindi l’aliunde perceptum.
Per quanto concerne, invece, il periodo successivo alla sentenza di illegittimità della cessione, nell’ipotesi in cui il datore non ottemperi al ripristino del rapporto di lavoro contenuto della dichiarazione di illegittimità della cessione, sorgerà in suo capo l’obbligo di pagamento delle retribuzioni.
Tali pagamenti, si precisa hanno natura retributiva e non risarcitoria e quindi non si applica il principio della compensatio lucri cum damno.
La Corte ricorda come il citato principio ponga il proprio fondamento nella risarcibilità del danno risultante dalla valutazione degli effetti cagionati dall’atto dannoso. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo produca anche un vantaggio deve tenersene conto nel calcolo dell’importo risarcitorio, poiché il danno non può essere fonte di lucro e l’importo del risarcimento deve essere pari al valore dell’interesse leso (art. 1223 C.c.).
Si precisa, però, come nell’ipotesi in cui la fonte del beneficio sia differente dall’atto dannoso, la compensatio non trovi applicazione.
Nel caso di specie, a seguito della cessione di ramo aziendale, un lavoratore ceduto era stato licenziato dalla cessionaria con contestuale conclusione di un accordo conciliativo comprensivo di un incentivo all’esodo. A seguire era stata dichiarata l’illegittimità della cessione del ramo d’azienda con contestuale reintegrazione del lavoratore presso la cedente.
Il lavoratore aveva quindi chiesto alla cedente il risarcimento del danno cagionato. Alla luce della natura risarcitoria del credito, trova quindi applicazione la compensatio lucri cum damno con conseguente necessaria sottrazione dall’importo del risarcimento delle retribuzioni ottenute dalla cessionaria.
La Corte ha però evidenziato che nel caso di specie non possa detrarsi, a titolo di aliunde perceptum, dall’importo del risarcimento del danno quanto versato dalla cessionaria in base all’accordo conciliativo. Tale esclusione della deducibilità è giustificata dal fatto che la compensazione richiede che le conseguenze vantaggiose appartengano alla serie causale dell’illecito e non abbiano una differente fonte.
L’incentivo all’esodo contenuto nell’accordo conciliativo oggetto di giudizio non è originato dal fatto che ha causato il danno (ossia l’illecita cessione del ramo d’azienda) bensì dalla necessità di riduzione del personale della cessionaria.
La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte territoriale rinviando per il riesame della controversia.

