EBA, con Q&A 7724/2026, in ambito CRR (Regolamento (UE) 575/2013), chiarisce se la disciplina relativa alle esposizioni con disallineamento di valuta di cui all’art. 123 bis del CRR si applichi alle esposizioni nei confronti di lavoratori autonomi, qualora tali soggetti siano persone fisiche che soddisfino i criteri di cui all’art. 123 del CRR, ma siano considerati PMI ai sensi dell’art. 5, par. 9, del CRR.
In particolare, si ricorda come l’art. 123 bis del CRR stabilisca un trattamento specifico per le esposizioni al dettaglio soggette a disallineamento valutario, subordinato alla condizione che il debitore sia una persona fisica.
Più precisamente, devono sussistere le seguenti condizioni:
- l’esposizione deve soddisfare i criteri relativi alle esposizioni al dettaglio di cui all’art.123 del CRR
- l’esposizione deve essere nei confronti di una persona fisica.
Ai sensi dell’art. 123 del CRR, le esposizioni al dettaglio comprendono quelle verso persone fisiche o PMI, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti specifici.
Si pone quindi la questione dell’applicabilità del trattamento relativo al disallineamento valutario a un lavoratore autonomo, dato che tale soggetto è una persona fisica e soddisfa le condizioni di cui all’art. 123, indipendentemente dal fatto che sia considerato una PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e dell’art. 5, par. 9, del CRR, in ragione dello svolgimento di un’attività economica.
In tale contesto, si chiede di chiarire se, nonostante un lavoratore autonomo sia classificato come PMI, l’esposizione debba comunque essere soggetta al trattamento relativo al disallineamento di valuta previsto dall’art. 123 bis del CRR, dato che il debitore è giuridicamente una persona fisica e sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 123.
EBA, nella risposta alla questione posta, ricorda come, l’art. 123, par. 1, lett. a), del CRR, nel definire le esposizioni al dettaglio facendo riferimento alle esposizioni verso “una o più persone fisiche o verso una PMI”, opera una chiara distinzione tra persone fisiche e PMI.
Allo stesso tempo, l’ambito di applicazione del trattamento del disallineamento di valuta di cui all’art. 123 bis del CRR è esplicitamente limitato alle esposizioni verso persone fisiche assegnate alla classe di esposizioni di cui all’art. 112, lett. h), nonché alle esposizioni verso persone fisiche che si qualificano come esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali assegnate alla classe di esposizioni di cui all’art. 112, lett. i).
Pertanto, qualora un’esposizione possa essere trattata come un’esposizione verso una PMI ai fini dell’art. 123 del CRR, essa non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 123 bis del CRR, poiché quest’ultimo è limitato alle esposizioni verso persone fisiche assegnate alla classe di esposizioni al dettaglio.
Per stabilire se, nel caso di un’esposizione nei confronti di un lavoratore autonomo, tale esposizione possa essere considerata un’esposizione verso una PMI, EBA rimanda alla Q&A 2021/6301.


