Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2026 n. 223895, sono state definite le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33, co. 2 ter, del D. L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, in materia di esclusione dall’applicazione dell’imposta addizionale del 10% per bonus e stock option ai dirigenti del settore finanziario.
In particolare, si ricorda come l’art. 1 co. 137, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ha introdotto nell’art. 33 del D. L. 78/2010, il comma 2 ter, il quale prevede, al ricorrere di specifici presupposti, la non applicazione dell’aliquota dell’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili che eccedono la componente fissa della retribuzione corrisposta ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.
Il medesimo comma 2 ter stabilisce che attraverso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate vengano definite le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del comma stesso.
In attuazione di tale previsione normativa, quindi il presente provvedimento stabile i requisiti per la disapplicazione dell’imposta adizione, le modalità di versamento e altri adempimenti ed i termini di applicazione.
Secondo il Provvedimento, quindi, l’aliquota addizionale non trova applicazione qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il soggetto che eroga gli emolumenti variabili effettua una corresponsione di un importo almeno pari a due volte l’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento, a favore di uno o più enti del Terzo settore disciplinati dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), diversi dai soggetti che:
- esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo sul soggetto erogante le remunerazioni
- sono sottoposti al controllo del soggetto erogante
- risultano controllati dal medesimo soggetto che esercita il controllo sull’erogatore.
- il versamento è commisurato all’importo complessivo dell’addizionale dovuta con riferimento al periodo d’imposta.
Le disposizioni del provvedimento in oggetto trovano applicazione con riferimento alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.


