Con risposta ad interpello n. 129 del 25 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla tematica relativa all’esenzione prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e recepita dall’art. 26-quater D.P.R. n. 600/1973, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.
In particolare, è stato confermato, per quel che riguarda la condizione prevista dalla disposizione di recepimento sopra richiamata, nel suo quarto comma, lett. a), che le società cooperative a mutualità prevalente possono beneficiare del suddetto regime in relazione ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi, purché rivestano nella sostanza la qualifica di “enti privati che esercitano attività industriali e commerciali” ai sensi della clausola residuale dell’Allegato A della Direttiva.
La pronuncia interpretativa interviene sul dubbio soggettivo di una società cooperativa a mutualità prevalente italiana che detiene l’85% di una società spagnola e presta a quest’ultima servizi di noleggio di materiali dietro corrispettivo allineato al prezzo di libera concorrenza. L’istante chiedeva di poter applicare l’esenzione di interessi o di canoni corrisposti dalla consociata spagnola, dubitando tuttavia della riconducibilità della propria forma giuridica alle tipologie elencate nell’Allegato A della Direttiva, ed in particolare alla clausola residuale riferita agli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali.
La contribuente riteneva di rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 26-quater D.P.R. n. 600/1973, in quanto la società cooperativa è da ritenersi “pienamente incardinata nella categoria generale degli entri privati soggetti a imposizione sui redditi societari”, tanto da essere soggetta al pagamento dell’IRES. A sostegno di tale impostazione venivano richiamati l’art. 73 TUIR circa i soggetti passivi IRES, l’art. 2511 c.c. contenente la definizione di società cooperative e la circolare 124/E/1998, a chiarimento della definizione di ente commerciale/non commerciale.
L’Agenzia ha ritenuto meritevole di accoglimento la soluzione prospettata dall’istante, chiarendo che la clausola residuale opera secondo un criterio funzionale e non formale. Diversamente dalle forme societarie espressamente nominate, che vengono identificate per veste giuridica, la locuzione “enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali” guarda, difatti, alla natura concreta dell’attività svolta, a prescindere dalla denominazione statutaria.
La risposta richiama la relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 143/2005, il paragrafo 2.2 della circolare n. 47/E/2005 e la risposta ad interpello n. 93/2025, ribadendo che l’ambito soggettivo della Direttiva è volto a garantire una tassazione equa ed eliminare la doppia imposizione indipendentemente dalla forma giuridica prescelta dai soggetti consociati.
La società cooperativa istante, pertanto, in quanto qualificata come soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica, che svolge attività d’impresa, rientra nella previsione residuale riferita agli “enti privati che esercitano attività industriali e commerciali”, purché l’oggetto sociale consista concretamente nell’esercizio di attività industriali o commerciali.
In sintesi, la Risposta n. 129/2026 consolida un orientamento inclusivo: le cooperative non sono escluse per il solo fatto di non essere nominate espressamente nell’Allegato A, ma possono accedervi dimostrando di operare come enti privati esercenti attività d’impresa secondo criteri di economicità e organizzazione.


