Con l’ordinanza n. 18106 del 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tassazione dei dividendi distribuiti da società italiane a un fondo pensione statunitense, affermando che l’applicazione di un’aliquota superiore a quella prevista per i fondi pensione italiani ed europei determina una restrizione alla libera circolazione dei capitali, qualora la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale o dalla non comparabilità delle situazioni considerate.
Nel caso di specie, un fondo pensione statunitense aveva presentato istanza di rimborso della differenza tra la ritenuta del 15%, applicata sui dividendi percepiti nel 2009 ai sensi dell’art. 10 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni, e l’aliquota dell’11% prevista per i dividendi corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973).
Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, il fondo pensione aveva impugnato il diniego tacito dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto al rimborso. La decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la differenza di trattamento fosse giustificata dalle differenze tra i sistemi pensionistici e fiscali italiano e statunitense, dal diverso regime dei controlli cui sono sottoposti i fondi pensione europei e statunitensi e dall’esigenza di preservare la coerenza del sistema fiscale nazionale.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la previsione di un’aliquota più elevata sui dividendi percepiti da un fondo pensione statunitense è idonea a dissuadere tale soggetto dall’effettuare investimenti in società italiane e costituisce, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Tale disparità può ritenersi compatibile con il diritto unionale soltanto quando riguardi situazioni non oggettivamente comparabili oppure sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 65 TFUE.
Con riferimento al primo profilo, la Corte ha rilevato che l’Agenzia aveva richiamato genericamente la coerenza del sistema fiscale interno, il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e l’equilibrata ripartizione del potere impositivo, senza illustrare specificamente in che modo tali esigenze giustificassero la differente aliquota applicata al fondo statunitense.
La Corte ha poi escluso che la disparità di trattamento potesse essere giustificata dall’esigenza di garantire l’efficacia dei controlli fiscali. Tale esigenza può legittimare una restrizione soltanto quando il riconoscimento del beneficio fiscale dipenda da requisiti verificabili esclusivamente attraverso informazioni provenienti dallo Stato terzo e non sussista un obbligo convenzionale di cooperazione.
Nel caso esaminato, invece, l’art. 26 della Convenzione Italia-USA prevede specifici obblighi di scambio di informazioni, idonei a consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli.
La Corte ha altresì ricordato che la mera esigenza di evitare una riduzione del gettito fiscale non costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione a una libertà fondamentale.
Passando al secondo profilo, la Corte ha escluso che i fondi pensione italiani e statunitensi si trovassero in situazioni non comparabili per effetto della diversa struttura dei rispettivi regimi fiscali. In particolare, non assume rilievo decisivo la circostanza che l’Italia adotti il modello ETT, con tassazione anche nella fase di investimento, mentre gli Stati Uniti applichino il modello EET, caratterizzato dall’esenzione nella fase di contribuzione e di investimento.
Lo stesso legislatore italiano, estendendo l’aliquota dell’11% ai fondi pensione istituiti negli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei quali è diffuso il modello EET, ha infatti riconosciuto che la diversa modalità di imposizione non impedisce un trattamento fiscale uniforme dei dividendi.
Alla luce di quanto suesposto, la Suprema Corte ha confermato il seguente principio di diritto: “Al fine di escludere la legittimità dell’applicazione di una differente aliquota nella tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi, non assume rilevanza l’applicazione della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni né, tanto meno, la previsione di cui all’art. 27, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, risultando invece decisiva la corretta applicazione del principio generale di libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non ricorrendo un’ipotesi in cui possano operarsi eccezioni al principio ai sensi dell’art. 65 TFUE”.


