Con l’ordinanza interlocutoria n. 22807/2026 la prima sezione civile della Corte di Cassazione (Pres. Acierno, Rel. Caiazzo) ha disposto la trattazione in pubblica udienza del ricorso di un ente locale italiano nei confronti di una banca straniera, in materia di riconoscibilità nell’ordinamento italiano di una sentenza resa dal giudice inglese, sulla base della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel formulario ISDA, che dichiara validi ed efficaci swap tra la banca e l’ente locale.
L’ordinanza ricostruisce i motivi di ricorso, relativi alla contrarietà all’ordine pubblico internazionale italiano della sentenza inglese, che si porrebbe in contrasto con i principi della sentenza Cattolica (Cass., S.U., n. 8770/2020), e a ragioni di ordine processuale, come l’instaurazione, da parte dell’ente locale, di un processo in Italia prima dell’inizio del processo inglese (art. 64, lett. f, L. n. 218/1995) e il fatto che, secondo i criteri di competenza giurisdizionale dell’ordinamento italiano, il giudice inglese non avrebbe potuto conoscere delle domande della banca (art. 64, lett. a, L. n. 218/1995).
Il collegio ha ritenuto di rinviare la causa alla pubblica udienza “in ordine alla rilevanza nomofilattica delle questioni che ne sono oggetto sia in relazione alla sussistenza della giurisdizione sul giudicato sia in relazione alla dedotta contrarietà ai principi di ordine pubblico delle statuizioni di cui si chiede il riconoscimento anche in relazione ai principi nomofilattici elaborati dalle S.U. di questa Corte“.


