Il Parlamento UE ha approvato i mandati negoziali relativi al pacchetto normativo sull’euro digitale, comprendente la proposta di regolamento sulla creazione dell’euro digitale, quella sulla fornitura di servizi in euro digitale da parte di fornitori di servizi di pagamento con sede in Stati membri la cui valuta non è l’euro e quella sul corso legale delle banconote e delle monete in euro.
Dopo l’approvazione dei mandati negoziali da parte del Parlamento UE, si aprirà, entro il mese di luglio, la fase del Trilogo, ovvero dei negoziati che coinvolgono Parlamento europeo, Consiglio UE e Commissione UE, necessari per definire il testo finale del regolamento: l’obiettivo è quello di completare il processo entro la fine del 2026.
Questi i punti chiave del mandato negoziale del Parlamento UE sulla proposta di regolamento sulla creazione dell’euro digitale (2023/0212 – COD):
- l’euro digitale sarebbe una nuova forma di moneta elettronica emessa dalla Banca centrale europea (BCE) e funzionerebbe sia online che offline: i pagamenti online verrebbero elaborati attraverso un sistema basato su conti, mentre quelli offline avverrebbero direttamente tramite dispositivi di archiviazione locali; la funzionalità offline sarebbe equivalente all’uso del contante fisico, poiché la perdita del dispositivo comporterebbe la perdita del denaro offline senza possibilità di rimborso
- i principi di “privacy by design” e “privacy by default” sarebbero integrati nell’euro digitale: tecnologie all’avanguardia, come le “prove a conoscenza zero”, consentirebbero di verificare le transazioni senza esporre i dati personali, che verrebbero trattati solo nella misura strettamente necessaria al funzionamento del sistema; la BCE non avrebbe accesso ai dati di identificazione personale
- tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP), comprese le banche, gli emittenti di moneta elettronica, gli uffici postali e i fornitori regolamentati di cripto-asset, potrebbero distribuire l’euro digitale in tutta l’UE:
- la maggior parte delle imprese sarebbe tenuta ad accettarlo; sono previste tuttavia eccezioni ai lavoratori autonomi e alle piccole e microimprese che non accettano altri pagamenti digitali
- sarebbero consentiti rifiuti temporanei, ad esempio in caso di interruzione di corrente, a determinate condizioni. Anche i visitatori, i turisti e, in alcuni casi, le persone residenti al di fuori dell’area dell’euro potrebbero utilizzarlo
- quanto alle commissioni e alle spese, i servizi di base, quali l’apertura di un conto, la detenzione e la gestione di fondi e la ricezione di almeno una retribuzione sarebbero gratuiti. I fornitori di servizi di pagamento (PSP) potrebbero applicare commissioni per i servizi aggiuntivi, ad eccezione delle penali per inattività relative alla tenuta del conto o dei pacchetti di servizi; le commissioni per gli esercenti e tra fornitori sarebbero soggette a un limite massimo, mentre i pagamenti offline sarebbero interamente esenti da commissioni
- per proteggere il sistema finanziario, verrebbe fissato un limite massimo alla quantità di euro digitale che ogni individuo potrebbe detenere:
- il tetto massimo dell’UE sia stabilito dalla Commissione, sulla base delle raccomandazioni della BCE, e rivisto almeno ogni due anni
- le imprese non sarebbero autorizzate a detenere euro digitali, se non per accumulare i pagamenti in entrata per un massimo di 24 ore
- l’euro digitale non frutterà né comporterà alcun interesse
- il ruolo della BCE dovrà essere separato dalle sue funzioni di politica monetaria:
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- prima del lancio dell’euro digitale, la BCE dovrebbe definire un quadro normativo, realizzare l’infrastruttura, condurre test pilota in condizioni reali e definire le norme in materia di responsabilità, con particolare attenzione ai rischi offline, come la doppia spesa
- una volta ottenuta l’autorizzazione, seguirebbe un periodo di implementazione di almeno 24 mesi, per dare alle banche, ai fornitori e agli utenti il tempo di prepararsi.
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Il mandato negoziale approvato sulla proposta di regolamento sulla fornitura di servizi in euro digitale da parte di fornitori di servizi di pagamento con sede in Stati membri la cui valuta non è l’euro (2023/0211 – COD):
- consentirà inoltre alle banche e ai fornitori di servizi di pagamento (PSP) dei paesi dell’UE non appartenenti all’area dell’euro di distribuire l’euro digitale, nel rispetto delle stesse norme, mentre la BCE manterrebbe il potere di limitarne l’accesso e l’utilizzo.
- gli Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro dovranno inoltre designare un’autorità nazionale incaricata di monitorare eventuali ripercussioni sulla propria valuta.
- modificherà pertanto il Regolamento sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione (Regolamento 1230/2021/UE).
Il testo approvato dal Comitato degli affari economici e monetari del Parlamento UE sulla proposta di regolamento sul corso legale delle banconote e delle monete in euro (2023/0208 – COD) obbligherebbe infine i paesi dell’area dell’euro a garantire l’accessibilità del contante e a predisporre misure per far fronte a eventuali interruzioni dei pagamenti digitali:
- le imprese non potranno vietare l’uso del contante tramite cartelli con la scritta “no cash” o clausole contrattuali standard
- gli Stati membri dovranno verificare regolarmente la disponibilità di contante, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, quali gli anziani, le persone a basso reddito e coloro che non dispongono di un conto corrente bancario.

