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Analisi e Scenari

Il passaggio generazionale nelle imprese familiari

2 Luglio 2026

Nicola Canessa, Partner, CBA

Di cosa si parla in questo articolo

L’importanza della corretta gestione del passaggio generazionale delle imprese di famiglia era già stata evidenziata a livello comunitario dalla Raccomandazione della Commissione del 7.12.1994 (94/1069/CE), che invitava gli Stati membri ad indurre l’imprenditore a” preparare la successione dell’impresa finché è ancora in vita, al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro”, auspicando l’introduzione, tra l’altro, di misure che potessero creare un contesto finanziario favorevole ad un buon esito della successione ed evitare che le imposte di successione e di donazione mettessero in pericolo la sopravvivenza dell’impresa.

L’Italia ha a mio avviso recepito con attenzione i suggerimenti della Commissione, ad esempio introducendo nel Codice civile i c.d. patti di famiglia, creando un regime fiscale di favore nell’ambito dell’imposta di successione e donazione per il trasferimento delle partecipazioni sociali ai discendenti, definendo un regime fiscale per le holding di partecipazioni e “sdoganando” definitivamente l’istituto del trust, da ultimo con il d.lgs. 139/24, in vigore dal 1.1.2025.

Se quindi negli anni ’90 l’imprenditore aveva pochi strumenti a disposizione per definire le modalità di trasferimento della propria azienda ai figli, ora non ha più scuse: le soluzioni sono molte.

In alcuni casi l’aspetto delicato è far comprendere all’imprenditore che non solo non è “eterno”, ma che se è vero che egli ha fondato l’impresa per “vocazione”, altrettanto vero è che i suoi eredi possono continuarla con competenza e professionalità grazie a specifici percorsi di studi.

Meglio quindi parlare non di “passaggio generazionale” ma di “continuità di impresa”, per evidenziare la positività del momento; ciò ancor più alla luce del novellato art. 2086 c.c., perché la scelta del successore nella gestione/continuità dell’impresa è legata al tema degli adeguati assetti organizzativi e pertanto alla possibile responsabilità dell’amministratore.

La scelta necessita pertanto una preventiva “due diligence” sulle competenze, attitudini, desideri dei singoli eredi, nonché di quelli che vengono definiti “segreti non segreti” (vizi di qualche erede che tutti sanno ma nessuno ha il coraggio di dire), che consente la redazione della c.d. Family Constitution, che definisce valori, obiettivi e criteri di partecipazione dei familiari all’azienda allo scopo di garantire la continuità dell’impresa ed evitare litigi in famiglia.

In un’ottica di controllo delle partecipazioni in presenza di più eredi può essere opportuno costituire una holding di famiglia, separando la gestione dagli interessi individuali dei singoli soci e favorendo una gestione più ordinata dei flussi finanziari e degli investimenti; patti parasociali e clausole statutarie che regolano il trasferimento delle partecipazioni, i diritti di voto e le modalità di esercizio del controllo societario possono ulteriormente favorire tali obiettivi. Non meno interessante è il regime fiscale di favore (PEX) di cui a certe condizioni possono godere tali holding in caso di cessione delle partecipazioni.

Molto spesso il trust interno – istituito secondo le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 1.7.1985, ratificata in Italia con L. 16.10.1989 n. 364, in vigore il 1.1.1992 – viene utilizzato per detenere le partecipazioni di una holding (o anche direttamente le partecipazioni delle operative, in luogo della holding), garantendo ancor più stabilità nella governance, efficienza fiscale e adeguata pianificazione successoria, in quanto evita ancor più la frammentazione della titolarità delle partecipazioni sociali e disciplina il passaggio agli eredi, contemperando al meglio le esigenze di continuità dell’impresa con la posizione dei legittimari; ciò in virtù del fatto che le partecipazioni (ed in generale i beni attribuiti in trust) rappresentano un patrimonio autonomo, separato e segregato rispetto al patrimonio del trustee, dei beneficiari e del disponente, destinate ai beneficiari nel rispetto dello scopo del trust.

Altro strumento impiegato per la detenzione di partecipazioni e patrimoni immobiliari è la società semplice.

Il Patto di Famiglia consente all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti; è valido solo se al patto partecipano (davanti al notaio) tutti coloro che, secondo una fictio iuris, sarebbero in quel momento considerati come legittimari.

Vantaggi: quanto oggetto di trasferimento non può più essere contestato dai legittimari (se non in limitati casi previsti dalla specifica normativa) ed è fiscalmente efficace (se si trasferiscono le partecipazioni di controllo o che integrano il controllo).

Svantaggi: l’imprenditore deve individuare un successore (che potrebbe magari non rivelarsi un domani capace a continuare l’impresa) e l’assegnatario deve obbligatoriamente liquidare i non assegnatari legittimari per garantire le loro quote di legittima (non di facile attuazione quando ad esempio, l’assegnatario sia ancora giovane e non abbia beni di sua proprietà).

Concludendo, la scelta dello strumento giuridico per un corretto trasferimento dell’impresa (e degli altri beni) all’interno della famiglia richiede valutazioni diverse, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’impresa attraverso una struttura “successoria” adeguata alle dimensioni dell’azienda e fiscalmente efficiente, contemperando le ragioni gestorie con quelle dei legittimari, trasformando così un possibile momento di rischio (la cessazione o il trasferimento a multinazionali dell’impresa comporta un evidente impoverimento del tessuto produttivo italiano) in un’opportunità di crescita e consolidamento del patrimonio familiare e dell’impresa.

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