La Cassazione Penale, Sez. VI, con sentenza del 6 marzo 2026 n. 22592 (Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri) si è pronunciata in merito alla qualifica di ente pubblico.
La decisione è stata assunta nel contesto di una vertenza volta a verificare la sussistenza degli elementi necessari ai fini della valutazione della responsabilità 231 nell’ambito del reato di truffa.
Anzitutto, la natura pubblicistica dell’ente, evidenzia la Corte, deve essere verificata in concreto.
A tal fine, sono stati individuati taluni indici esteriori in grado di manifestare la natura pubblica dell’ente, di volta in volta preso in considerazione, quali la costituzione dell’ente da parte di un soggetto pubblico, la presenza di controlli e/o finanziamenti pubblici, l’attribuzione di poteri autoritativi, la nomina (anche parziale) degli organismi direttivi da parte dello Stato o di altro ente pubblico.
Dal concetto di ente pubblico deve, poi, essere differenziato l’organismo di diritto pubblico che, invece, è di natura privatistica nonostante vi si applichino alcune norme pubblicistiche. Storicamente tale qualifica si è adottata al fine di far rientrare questi enti nelle procedure ad evidenza pubblica. In tal modo si è evitato che enti privatizzati venissero esclusi da disciplina pubblicistiche.
In particolare, secondo quanto previsto dall’allegato 1.1. del codice dei contratti pubblici (d. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023), rientrano in questa categoria gli enti che, anche se formalmente privati, oltre ad avere capacità giuridica ed essere istituiti per esigenze di interesse generale, sono soggetti ad un’influenza pubblica dominante.
Tra gli elementi utili all’accertamento della citata influenza pubblica dominante la Cassazione ricorda:
- il finanziamento dell’ente in maniera maggioritaria da enti pubblici, in quanto l’assenza di un’autonomia finanziaria equivale all’assenza di un’autonomia gestoria
- la gestione dell’ente è rimessa al controllo di enti pubblici
- la sussistenza di un controllo indiretto del potere pubblico sull’ente tramite la nomina di più della metà dei membri degli organi amministrativi (c.d. requisito teleologico)
Anche in questo caso, quindi, deve guardarsi a come l’ente effettivamente opera e svolge la propria attività.
Sulla base dei criteri di cui sopra, la Corte ha escluso che l’ente in questione, pur svolgendo un servizio pubblico, avesse natura pubblica. Nel farlo, la Cassazione ha valorizzato i seguenti elementi:
- la natura privata, soggettiva ed oggettiva, dell’ente
- lo svolgimento di attività economiche e commerciali nel mercato libero
- l’autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale che caratterizza l’ente
- il non esercizio di poteri e funzioni amministrative e l’assenza di poteri autoritativi
- il non assoggettamento a diretti controlli e/o finanziamenti pubblici
- il non assoggettamento a nomine degli organismi direttivi da parte dello Stato o di altro ente pubblico


