EBA, con Q&A n. 7166/2024, ha chiarito se, per quanto riguarda i soggetti esentati dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 16, par. 2, del MiCAR, essi debbano effettuare la pubblicazione del white paper all’autorità competente dello Stato membro di origine, e spetti a quest’ultima trasmettere il white paper di tali soggetti ad ESMA.
Non risulta essere chiaro, infatti, in che modo il white paper venga messo a disposizione dei destinatari previsti, quali i clienti, le altre parti interessate e gli investitori.
L’art. 28 del MiCAR fa riferimento solo ai white paper “approvati” (ai sensi dell’art.17, par.1, o dell’art. 21, par.1, del MiCAR), senza menzionare i white paper notificati dai soggetti esentati ai sensi dell’art. 16, par. 2, del MiCAR.
Pertanto, deve chiarirsi se l’art. 28 relativo alla pubblicazione del white paper degli emittenti di ART si applichi anche agli emittenti esentati ai sensi dell’art. 16, par. 2, del MiCAR.
EBA, nella risposta alla questione posta, precisa come l’art. 28 del MiCAR relativo alla pubblicazione del white paper da parte degli emittenti di ART si applichi anche agli emittenti esentati ai sensi dell’art. 16, par. 2, del MiCAR.

