La Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 30 maggio 2026, n. 16965 (Pres. Pazzi, Rel. Amatore), si è pronunciata in merito all’esercizio di un’azione revocatoria fallimentare (ex art. 67, comma I, n. 4 L. F.) tra due fallimenti, ovvero, nello specifico, avente ad oggetto l’iscrizione di un’ipoteca nei confronti di un soggetto poi fallito (la società debitrice), posta in essere a favore di una società creditrice fallita a sua volta.
Sui presupposti e le criticità connesse all’azione revocatoria fallimentare, si ricorda che la nostra Rivista ha organizzato un webinar per il giorno 25 giugno 2026 “Revocatoria fallimentare: novità per le banche – Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente“.
Nel caso di specie, una società, a seguito dell’insinuazione al passivo di un’altra società, chiedeva il riconoscimento del privilegio ipotecario del proprio credito.
A seguito, però, la società creditrice veniva dichiarata fallita e il curatore fallimentare della società debitrice, nel quale si era in precedente insinuata al passivo, sollevava l’eccezione revocatoria innanzi al giudice delegato (in via breve).
In tale contesto, il giudice ammetteva il credito insinuato, ma in chirografo, accogliendo, quindi, l’eccezione revocatoria del curatore.
La Cassazione precisa, dapprima, come la contestazione sull’ammissibilità dell’eccezione revocatoria in via breve non sia soggetta ai limiti di cui all’art. 99 L.F., in quanto costituisce mera difesa sulla proponibilità delle domande della controparte.
In aggiunta, precisa come l’eccezione revocatoria tra due fallimenti possa essere sollevata al pari della semplice azione revocatoria avanzata nei confronti di una disposizione patrimoniale posta in essere fra una società in bonis e un’altra società debitrice (poi fallita).
La Cassazione, a sostegno della propria motivazione, richiama le Sezioni Unite 12476/2020 secondo cui:
- l’oggetto della domanda revocatoria non sia il bene in quanto tale, bensì la reintegrazione della garanzia patrimoniale del creditore tramite l’introduzione del bene al patrimonio oggetto di esecuzione
- l’azione revocatoria contrasta con il principio di cristallizzazione dell’attivo al momento della dichiarazione del fallimento, sottraendo, in questo modo, il bene alla garanzia creditoria.
La Cassazione precisa, quindi, nel caso di specie, come il patrimonio del fallito non diventa intangibile da parte di terzi a seguito della dichiarazione di fallimento, in quanto è sempre esperibile l’azione revocatoria (fallimentare in questo caso).
In definitiva, non rileva il fallimento della società creditrice, per l’esperibilità dell’eccezione revocatoria (ai suoi danni) da parte del curatore della società debitrice: in tal senso, non è applicabile il principio di cristallizzazione del passivo fallimentare.
In particolare nel caso di specie ha espresso il seguente principio di diritto:
“A differenza della domanda revocatoria svolta in via principale da un fallimento contro altro fallimento e rivolta al recupero di un bene all’attivo patrimoniale del debitore poi dichiarato fallito, per la quale è ormai pacifico il regime di inammissibilità della domanda (Cass. Sez. Un. 12476/2020), in sede di verifica dei crediti (e di successiva opposizione allo stato passivo) al creditore ipotecario che agisce per l’insinuazione allo stato passivo del suo credito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della sua domanda, è stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte della curatela fallimentare, insinuata dalla predetta domanda, l’eccezione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall., essendo la predetta eccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata ex adverso dalla curatela fallimentare che domanda l’insinuazione al passivo del suo credito e non integrando, peraltro, tale soluzione processuale alcuna violazione del principio di “cristallizzazione” del passivo fallimentare determinata dalla declaratoria fallimentare del debitore”.

