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Rischio di mercato: dalla Commissione modifiche temporanee a Basilea III

9 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha adottato una proposta di modifiche temporanee all’attuazione delle disposizioni di Basilea III in merito al rischio di mercato al fine di salvaguardare la competitività delle banche europee.

Tali modifiche, presentate al fine di garantire che il settore bancario dell’UE possa operare in condizioni di parità rispetto ai concorrenti internazionali, sono puntuali e limitate nel tempo all’attuazione, da parte dell’UE, del Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), il nuovo quadro di riferimento per il calcolo del capitale a fronte del rischio di mercato per le banche.

La FRTB, che fa parte degli standard bancari globali di Basilea III stabiliti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, rafforza la misurazione del rischio nelle attività di negoziazione delle banche e garantisce che i requisiti patrimoniali riflettano in modo più accurato i rischi di mercato effettivi.

Nonostante l’UE abbia pienamente attuato tutti gli altri standard di Basilea III dal 1° gennaio 2025, i ritardi nell’attuazione della FRTB da parte delle principali giurisdizioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo a distorsioni della concorrenza per le banche dell’UE che operano nei mercati finanziari globali.

Per far fronte a queste criticità, la Commissione aveva già rinviato di due anni l’applicazione delle norme sul rischio di mercato, esaurendo l’intero periodo di differimento previsto dal regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).

La Commissione, tramite le

Le modifiche in oggetto sono state proposte dalla Commissione tramite un atto delegato che introduca adeguamenti al FRTB, tra cui in particolare un moltiplicatore volto a compensare temporaneamente gli impatti patrimoniali per le banche dell’UE che subiscono effetti negativi dall’attuazione del FRTB.

L’atto delegato sarà quindi esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, per un periodo di tre mesi prorogabile di altri tre.

Se non saranno sollevate obiezioni, le misure entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, per un periodo di tre anni.

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