Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 22 maggio 2026, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1094 del 21 maggio 2026, con le modalità di applicazione della Direttiva 2009/138/CE, per quanto riguarda le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni delle assicurazioni dal 31 marzo al 29 giugno 2026.
Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), per ogni data di riferimento sono stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread “fondamentali” per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.
Le assicurazioni utilizzeranno le informazioni tecniche basate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento: in particolare, e relativamente a fine marzo 2026, EIOPA ha comunicato tali informazioni tecniche alla Commissione lo scorso 10 aprile 2026.
Le assicurazioni utilizzeranno quindi le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2, art. 1 del regolamento, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2026 al 29 giugno 2026.

