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Organismo di parità di trattamento fra lavoratori: il decreto istitutivo

25 Maggio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 23 maggio 2026, n. 118 il decreto legislativo 07 maggio 2026, n. 91, che istituisce l’Organismo per la parità, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1499, del 7 maggio 2024, e della Direttiva (UE) 2024/1500, del 14 maggio 2024, al fine di rafforzare la tutela della parità di trattamento fra lavoratori.

Più nel dettaglio:

  • la Direttiva (UE) 2024/1499 concerne gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le Direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE
  • la Direttiva (UE) 2024/1500, concerne gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le Direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, viene istituito l’Organismo per la parità, quale autorità indipendente che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria: tale organismo subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parità.

L’organismo di parità:

  • è un  organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti, scelti tra persone di comprovata esperienza o competenza, tra cui due componenti in materia di contrasto delle forme di discriminazione di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e due in ambito lavoristico di cui alla direttiva (UE) 2024/1500
  • il presidente e i componenti del collegio:
    • non possono essere scelti tra persone che rivestono, all’atto della nomina, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
    • non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni dell’Organismo per la parità
    • non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all’interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività in materia di contrasto delle forme di discriminazione di cui all’articolo 1, comma 1
    • sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato
    • per tre anni dalla cessazione delle funzioni non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nei settori riconducibili alla materia del contrasto ad ogni forma di discriminazione
    • sono nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la trasparenza della procedura
  • svolge funzioni:
    • in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione
    • in materia di assistenza alle vittime
    • in materia di ADR
    • in materia di accertamenti sulla violazione dl principio di parità di trattamento
    • in materia di pareri e raccomandazioni
    • in materia di tutela giurisdizionale, è legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio
    • in materia di raccolta dati sulla parità di trattamento
  • per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali viene istituito l’Ufficio dell’Organismo per la parità, posto alle dipendenze dello stesso Organismo: entro 90 giorni dal suo insediamento, adotterà con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell’Ufficio dell’Organismo per la parità.
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