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Giurisprudenza

Ammissibilità “incidentale” dell’istanza di accesso alla composizione negoziata

30 Aprile 2026

Andrea Sigliano, Praticante Avvocato del Foro di Milano

Cassazione Civile, sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 – Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 06 dicembre 2025, n. 31856, la Corte di Cassazione si è espressa relativamente all’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e di concessione delle misure protettive in pendenza della domanda di concordato.

Nel caso oggetto della pronuncia, la società debitrice ha presentato ricorso lamentando, da un lato, la mancanza di potere giurisdizionale in capo al Tribunale a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento in pendenza della domanda di accesso alla composizione negoziata e, dall’altro, l’inesistenza di potere giurisdizionale del Tribunale stesso, sulla valutazione applicativa dell’art. 23 ex D.L. 118/2021, in favore della Camera di Commercio

La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i motivi, ha richiamato anzitutto il principio enunciato da Cass. Civ. SS. UU. n. 9935/2015 per cui “la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento”, per poi riconoscere, comunque, “la prevalenza dello strumento stragiudiziale di risanamento, attribuendovi valenza preclusiva dell’apertura della procedura (giudiziale) concorsuale liquidatoria salvo il previo ricorso agli strumenti giudiziali di risoluzione della crisi, i quali divengono a loro volta fatti ostativi al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente”.

Con particolare riferimento alla competenza della Camera di Commercio, i giudici di legittimità non hanno accolto la prospettazione di parte attrice e hanno, invece, riconosciuto al giudice della crisi il potere giurisdizionale di valutare i presupposti della domanda della debitrice, in quanto, indipendentemente dalla natura stragiudiziale dello strumento, questo “si interseca con gli strumenti giudiziali di risoluzione della crisi e dell’insolvenza”.

Il debitore, dunque, era tenuto ad aprire un incidente di cognizione davanti al giudice della crisi, al fine di ottenere la conferma o la modifica delle misure protettive.

E’ infatti il giudice della crisi investito dell’esame della domanda di fallimento, colui che conosce incidenter tantum ogni profilo processuale impeditivo della pronuncia che gli si chiede: a tal fine, valuta l’ammissibilità della domanda di composizione negoziata corredata dall’applicazione di misure protettive.

Questo quindi il principio di diritto enunciato dagli Ermellini: “in tema di nessi tra la composizione negoziata della crisi ex D.L. n. 118 del 2021 e il procedimento per dichiarazione di fallimento, spetta al Tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia, l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive (artt. 2 e 6 del D.L. cit.), ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell’art. 23, comma 2, D.L. cit. in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno”.

Pertanto, la Suprema Corte – facendo proprio il principio per cui la pendenza della procedura concordataria, in caso di rinuncia alla stessa, deve considerarsi tale sino alla pronuncia giudiziale di improcedibilità (ex multis, Cass. Civ. n. 10210/2018) – ha rigettato il ricorso, poiché la domanda di composizione negoziata è stata presentata in pendenza di domanda di concordato preventivo con riserva, in violazione dell’art. 23, comma 2, D.L. 118/2021, presupposto processuale che il giudice ha legittimamente rilevato.

Nello specifico, è stato affermato che “essendo ancora pendente la domanda di concordato preventivo all’atto della presentazione dell’istanza di cui all’art. 2 D.L. cit., mancava ab initio il presupposto per l’accesso da parte del debitore alla composizione negoziata e, di converso, per l’applicazione delle misure protettive di cui all’art. 6 D.L. cit. e per la loro conferma da parte del giudice ex art. 7 D.L. ult. cit. ai fini della preclusione della dichiarazione di fallimento”.

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