EBA ha pubblicato un parere sulle modifiche proposte dalla Commissione europea al progetto definitivo di norme tecniche regolamentari (RTS) che specificano i requisiti di rischio operativo ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).
Il trattamento prudenziale del rischio operativo è disciplinato dagli artt. da 311 bis a 323 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR): gli RTS elaborati da EBA specificano le componenti dell’indicatore di economia aziendale, gli adeguamenti ai dati relativi a profitti e perdite e una tassonomia armonizzata dei rischi per il rischio operativo.
Il 2 marzo 2026, la Commissione europea ha informato EBA della sua intenzione di approvare, con alcune modifiche, il progetto di RTS presentato da EBA a giugno e agosto 2025: EBA ritiene tuttavia che le due modifiche proposte dalla Commissione potrebbero compromettere la coerenza, la trasparenza e l’efficacia della vigilanza sui requisiti patrimoniali per il rischio operativo.
EBA ribadisce il proprio impegno per un’attuazione prudente, trasparente e coerente del quadro normativo in materia di rischio operativo e invita la Commissione europea a riconsiderare due di queste modifiche, per le seguenti ragioni:
- la Commissione propone di consentire l’uso combinato dell’approccio contabile (AA) e dell’approccio del limite prudenziale (PBA) per il calcolo della componente finanziaria dell’indicatore di attività: EBA ritiene che l’obbligo per le istituzioni di applicare un solo approccio all’intero bilancio sia necessario per preservare la coerenza del quadro normativo. L’utilizzo combinato di entrambi gli approcci non è previsto dallo standard di Basilea e potrebbe aumentare la complessità, creare incongruenze tra i quadri di riferimento per la valutazione del rischio e facilitare l’arbitraggio normativo, a vantaggio solo di un numero limitato di istituzioni.
- la Commissione propone di limitare gli obblighi di notifica alle autorità competenti alle modifiche sostanziali dell’ambito di applicazione del PBA quando utilizzato in combinazione con l’AA: EBA ritiene che ciò potrebbe indebolire l’efficacia della vigilanza introducendo criteri di materialità specifici per ciascuna istituzione, rendendo le revisioni di vigilanza più complesse.
EBA sostiene le altre modifiche proposte, in quanto ritiene che migliorano la leggibilità e la certezza del diritto.


