Con la sentenza n. 93/7/26, la C.G.T. di secondo grado dell’Abruzzo ha riconosciuto il diritto di una società extra-UE al rimborso della maggiore ritenuta applicata su dividendi distribuiti da una società italiana, rispetto al prelievo previsto per fattispecie analoghe dall’art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/1973.
La controversia trae origine dall’istanza di rimborso presentata da una società residente negli USA, con riferimento alla ritenuta d’imposta subita sui dividendi percepiti da una partecipata italiana.
La società americana lamentava che il prelievo applicato, pari al 5% (ex art. 10, comma 2, lettera a, della Convenzione Italia-USA), risultasse più gravoso rispetto a quello previsto, in presenza di determinati requisiti, dall’art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/1973 (i.e. 1,2%), invocando una disparità di trattamento in contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del TFUE.
La decisione di primo grado aveva accolto le ragioni della società istante. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, eccependo, tra l’altro, la non comparabilità della società estera con un’analoga entità residente, in assenza di adeguata prova sia dell’imposizione effettivamente subita all’estero sia della qualifica di beneficiario effettivo.
Nel decidere la controversia, la C.G.T. di secondo grado dell’Abruzzo richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale affermando che la libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE trova applicazione anche nei rapporti con Paesi terzi. In tale contesto, eventuali differenze di trattamento possono ritenersi ammissibili solo nei limiti previsti dall’art. 65 TFUE, ossia in presenza di situazioni non comparabili ovvero di giustificazioni fondate su ragioni imperative di interesse generale.
Su tali basi, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la società istante versi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di un soggetto residente o di una società UE/SEE che beneficia del regime di cui all’art. 27 del DPR 600/1973. In particolare, la Corte valorizza la circostanza che i dividendi percepiti siano stati assoggettati a imposizione nello Stato di residenza e che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa idonei a consentire i necessari controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La decisione esclude, pertanto, che possano trovare applicazione le deroghe di cui all’art. 65 TFUE, non ravvisando né una situazione di non comparabilità né ragioni idonee a giustificare il diverso trattamento fiscale. Ne consegue che l’applicazione di una ritenuta superiore a quella prevista per fattispecie analoghe interne o intra-UE integra una restrizione non giustificata alla libera circolazione dei capitali.
Sotto tale profilo, la decisione si pone in linea con l’orientamento secondo cui, ai fini dell’applicazione di regimi agevolativi o del riconoscimento di rimborsi, non è necessario dimostrare l’effettiva tassazione del singolo flusso reddituale, essendo sufficiente la generale soggettività passiva all’imposta nel Paese di residenza (c.d. liability to tax).
Quanto alle censure dell’Amministrazione finanziaria, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta dalla controllante americana sia idonea a superare il c.d. triplice test (i.e., substantive business activity, dominion test e business purpose test) per qualificarsi come beneficiario effettivo dei dividendi.
In conclusione, la decisione in commento fornisce indicazioni utili per individuare le condizioni in presenza delle quali può essere richiesto il rimborso della maggiore ritenuta applicata su dividendi corrisposti a soggetti extra-UE. Tuttavia, alla luce dell’orientamento restrittivo dell’Amministrazione finanziaria in materia, resta elevato il rischio di contenzioso.


