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Sulle valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di rating

13 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A n. 7220/2024, ha chiarito se le valutazioni del merito di credito emesse dalle ECAI (agenzie esterne di valutazione del merito di credito), ma non rese pubbliche, possano essere utilizzate per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un’esposizione nell’ambito del metodo standardizzato.

Sebbene, infatti, esistano metodologie di rating per i fondi privati, la disponibilità di rating pubblici è molto limitata: il trattamento riservato ad enti non soggetti a rating, di fondi a basso rischio, quali i fondi pensione, comporta ponderazioni di rischio e requisiti patrimoniali molto punitivi nell’ambito del metodo standardizzato.

Sebbene le ECAI riconosciute emettano rating privati per tali entità, nel capitolo 2, sezione 3 del CRR non è esplicitamente indicato se i rating privati emessi dalle ECAI siano ammessi per determinare le ponderazioni di rischio nell’ambito del metodo standardizzato.

EBA, nella risposta alla questione posta, precisa che valutazioni esterne del merito di credito emessa da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) che è trasmessa o condivisa in una forma che non corrisponde alla divulgazione pubblica o alla distribuzione mediante sottoscrizione, non soddisfa i requisiti dell’art. 135, paragrafo 1, del CRR, tranne nel caso in cui la valutazione esterna del merito di credito sia prodotta da una banca centrale.

Conformemente all’art. 135, par. 1, del CRR, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata per determinare la ponderazione di rischio di un’esposizione ai sensi del suo capo 2, titolo II, parte terza, solo se è stata emessa o approvata da un’ECAI, in entrambi i casi in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009 (CRAR).

Conformemente alla definizione di cui all’art. 4, par. 1, punto 98, del CRR, un ECAI può essere:

  • un’agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al CRAR
  • una banca centrale che emette rating del credito esenti dall’applicazione del CRAR, se prodotti conformemente all’art. 2, par. 2, lett. d), di tale regolamento.

Affinché una valutazione esterna del merito di credito possa essere emessa o approvata da un’ECAI in conformità al CRAR, essa deve rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento: pertanto, il rating del credito deve essere reso pubblico o distribuito mediante sottoscrizione e l’agenzia di rating del credito deve essere registrata o certificata nell’Unione.

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