Il Consiglio Nazionale del Notariato ha di recente pubblicato uno studio in merito alla disciplina transitoria della riforma di cui all’art. 44 L. 182/2025, che ha agevolato la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni, escludendo l’azione di restituzione di immobili donati, verso i terzi acquirenti.
Si ricorda che il citato articolo introduce una modifica agli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 C.c.: l’obiettivo della riforma consiste nel garantire la certezza dei traffici giuridici e rafforzare la “bancabilità” anche in merito ai beni di provenienza donativa.
Lo studio esamina l’attuale assetto delle azioni restitutive e di riduzione in relazione ai diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi garantendo la conservazione dei pesi e ipoteche eventualmente imposti sul bene oggetto di scambio.
Lo studio presta particolare attenzione anche alla problematica asimmetria tra l’erede e il legatario ex art. 561 C.c., la rinunciabilità anticipata all’azione di restituzione da parte dei donatari e la possibilità dell’azione di simulazione pre-successoria in assenza dell’opposizione alla donazione.
Lo studio evidenzia come, l’introduzione di tali modifiche nel sistema di Civil Law risulti particolarmente significativo poiché questo, a differenza dei sistemi di Common Law, riconosce alla famiglia e ai legittimari un ruolo centrale.
Al contrario, in molti sistemi di Common Law non è prevista la figura del legittimario ed è riconosciuta al de cuius la piena libertà della definizione dei propri successori.
Nell’ordinamento italiano la legittima costituisce espressione dell’unità familiare e della solidarietà intergenerazionale e perciò è intangibile.
Da ciò trovano giustificazione differenti istituti, quali quelli di cui agli artt. 557, 561, 563 C.c., che legittimavano il legittimario pretermesso o leso a recuperare i beni appartenenti alla legittima anche a scapito della certezza dei traffici giuridici.
La Legge 182/2025 incide proprio su tale aspetto modificando la tutela reale ed obbligatoria del legittimario il quale, nell’esercizio del suo diritto di reintegrazione, potrà godere del mero risarcimento da parte del donatario e non più della restituzione del bene da parte dei terzi acquirenti.
In tal modo, precisa lo studio, il sistema italiano appare avvicinarsi ai sistemi di Common Law in quanto, nonostante conservi la tutela del nucleo familiare, presenta una maggiore stabilità dei rapporti giuridici.

