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Aumenti contrattuali dipendenti: chiarimenti AE sull’imposta sostitutiva

24 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti in merito alle novità della legge di bilancio 2026 sugli aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e sulla tassazione agevolata per il lavoro notturno, festivo e su turni.

In base all’art. 1, c. 7, L. 199/2025, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi di contratti collettivi sottoscritti dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a imposta sostitutiva pari al 5% in luogo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, purché il lavoratore sia del settore privato e abbia percepito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, computando tutti i redditi da lavoro dipendente anche se derivanti da più rapporti.

La circolare chiarisce l’ambito oggettivo: l’agevolazione riguarda i soli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta (12 mensilità, tredicesima e quattordicesima) e, inoltre, gli istituti retributivi indiretti interessati dagli incrementi (assenze con integrazione a carico del datore di lavoro per malattia, maternità/paternità, infortunio).

Sono esclusi gli scatti di anzianità, i compensi per prestazioni aggiuntive (tra cui ore eccedenti l’orario normale), nonché le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e indennità di turno, rimanendo fuori anche le somme una tantum per carenza contrattuale e il TFR.

L’imposta sostitutiva si applica alle tranche erogate nel 2026, anche se la progressione degli aumenti contrattuali prevista per i dipendenti è iniziata in anni precedenti, nel rispetto del principio di cassa allargato di cui all’art. 51, c. 1 DPR 917/1986 (TUIR).

Quanto agli adempimenti, non è richiesta una domanda del dipendente, ma è prevista la rinuncia scritta per optare per la tassazione ordinaria; ove nel 2025 vi siano più datori di lavoro, il lavoratore deve comunicare al sostituto le informazioni reddituali mediante Certificazioni Uniche (CU) oppure, in mancanza, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, d.P.R. 445/2000, fermo il recupero in dichiarazione dei redditi di eventuali applicazioni indebite dell’imposta sostitutiva e la possibilità, sempre in dichiarazione, di scegliere la tassazione ordinaria se più conveniente; il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato dal sostituto d’imposta con i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026.

Infine, per il solo periodo d’imposta 2026, i commi 10 e 11 dell’art. 1, L. 199/2025 prevedono una seconda imposta sostitutiva al 15% su  maggiorazioni e indennità per:

  • lavoro notturno
  • lavoro festivo
  • per i giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi ai turni.

Il tutto entro una franchigia massima di 1.500 euro annui, con esclusione di accordi territoriali o aziendali, istituti indiretti e differiti (incluso TFR) e compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria.

La gestione è in capo ai sostituti d’imposta del settore privato per dipendenti con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro, con regole di attestazione tramite CU o dichiarazione sostitutiva, con neutralità del tetto rispetto ai premi di risultato ex art. 1, c. 182 e ss. L. 208/2015, e con versamento mediante i codici tributo della risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, restando applicabili, per accertamento e contenzioso, le disposizioni ordinarie sulle imposte sui redditi richiamate dal comma 12.

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