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Giurisprudenza

Azione di responsabilità amministratori: presupposti e onere della prova

20 Febbraio 2026

Corte d’appello di Bologna, 01 settembre 2025 – Pres. Velotti, Est. Carmela

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’appello di Bologna con la sentenza del 1° settembre 2025 (Pres. Velotti, Est. Carmela) ha delineato i  presupposti, la natura e l’onere della prova nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

L’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 C.c. si configura in presenza della violazione di doveri previsti da norme di legge o dallo statuto ovvero in caso di inosservanza del dovere di diligenza.

Devono, quindi, essere contestate condotte specificamente individuate in capo agli amministratori, al fine di salvaguardare il carattere professionale dell’incarico e la flessibilità necessaria ad evitare un ampliamento eccessivo della responsabilità.

In particolare, il livello di diligenza richiesto va collegato alla natura dell’incarico, ossia alla dimensione e alla tipologia dell’impresa esercitata, alla funzione di amministratore in quanto tale, nonché al criterio delle specifiche competenze dei predetti.

L’attore, nel promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori, deve dare prova dell’inadempimento, del pregiudizio e del nesso di causalità, dimostrando la negligenza dell’amministratore convenuto.

Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado aveva condannato l’appellante, responsabile in solido con gli altri amministratori della società cooperativa, per mala gestio, a causa della disposizione di pagamenti non dovuti nei confronti di una società socia della cooperativa, poiché l’importo corrisposto risultava essere superiore a quello indicato nel preventivo approvato dal CdA.

La Corte d’appello ha ricostruito il  fatto oggetto di giudizio dando atto di come il surplus fosse in realtà giustificato da opere ulteriori rispetto a quelle concordate inizialmente, ma approvate successivamente dal CdA: da qui l’assenza di prova sulla negligenza in capo agli amministratori.

Alla luce della mancanza di responsabilità per mala gestio dei componenti del CdA, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha appurato l’assenza di negligenza dell’amministratore appellante, rigettando il ricorso della società cooperativa nei suoi confronti.

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