La Corte di Giustizia UE, con sentenza resa nella causa C‑471/24, si è pronunciata sul rispetto del requisito della trasparenza da parte di clausole di mutui che calcolino tassi d’interesse fondati su specifici indici di riferimento.
Più nel dettaglio, si è espresso sulla nullità della clausola di un contratto di mutuo ipotecario relativa alla determinazione del tasso d’interesse variabile, per difetto di trasparenza, in quanto ancorato ad un indice di riferimento, tuttavia soggetto ad uno stringente quadro normativo UE.
Questi i principi di diritto espressi:
- L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: non rientra nell’eccezione in esso prevista una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, e un margine fisso, qualora le disposizioni legislative o regolamentari applicabili a una tale clausola si limitino a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di tali contratti, lasciando nel contempo al professionista la possibilità di determinare l’indice di riferimento contrattuale o il margine fisso che può essere aggiunto al valore di tale indice.
- L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: qualora un contratto di mutuo ipotecario relativo a un bene immobile residenziale contenga una clausola che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, il requisito di trasparenza derivante da tale disposizione non impone al creditore determinati obblighi di informazione specifici per quanto riguarda la metodologia di tale indice. Il fatto che il creditore abbia rispettato, in relazione a una tale clausola, tutti gli obblighi di informazione ad esso imposti dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificata dal regolamento 2016/1011, e, nel caso in cui abbia fornito informazioni supplementari, che si sia astenuto dal fornire indicazioni che diano un’immagine distorta di tale indice, è idoneo a stabilire che tale creditore ha soddisfatto detto requisito di trasparenza in relazione a tale clausola.
- L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: qualora una clausola di un contratto di mutuo ipotecario preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, da un lato, l’assenza di informazioni al consumatore riguardo ad alcune specificità dell’indice di riferimento contrattuale, in particolare il fatto che la metodologia di quest’ultimo preveda l’utilizzo di dati sottostanti che non corrispondono necessariamente a operazioni effettive e il fatto che il creditore sia una delle banche che contribuiscono alla determinazione di tale indice, e, dall’altro, queste stesse specificità, non sono tali da conferire a detta clausola un carattere abusivo, purché detto indice potesse essere considerato conforme a tale regolamento al momento della conclusione del contratto.
Un consumatore polacco aveva stipulato con una banca un contratto di mutuo immobiliare soggetto a un tasso di interesse variabile, calcolato sulla base del tasso di riferimento WIBOR, più il margine fisso della banca: i tassi d’interesse variabili e indicizzati a indici di riferimento come il WIBOR, sono soggetti ad un quadro normativo UE volto a garantire l’accuratezza e l’affidabilità dei parametri di riferimento, assicurando così un elevato livello di protezione per i consumatori e gli investitori.
Inoltre, la Commissione europea lo aveva classificato come uno degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari, soggetti a requisiti rafforzati per garantirne l’integrità e la robustezza.
Il consumatore sosteneva tuttavia che la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse fosse iniqua, abusiva e, pertanto, nulla, affermando che la banca non gli avesse spiegato in modo affidabile, completo e comprensibile come venisse calcolato il WIBOR, quali fattori influenzano il suo valore e quale ruolo svolgono le banche stesse nella determinazione di tale indice: senza queste informazioni correlate a indici di riferimento come il WIBOR, asseriva non essere in grado di valutare le conseguenze finanziarie del contratto, mentre sopportava l’intero rischio associato alle variazioni dei tassi d’interesse.
Il giudice polacco ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia, chiedendo se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori si applicasse alla clausola in questione e, in caso affermativo, se soddisfasse i requisiti di tale direttiva.
In particolare, ha richiesto se, in assenza di informazioni sulle caratteristiche specifiche del WIBOR, la clausola in questione debba essere considerata abusiva.
Sull’applicabilità della Direttiva sulle clausole abusive alle clausole che richiamino indici di riferimento disciplinati dal diritto UE
La Corte ritiene che la direttiva sulle clausole abusive sia applicabile al caso di specie, in quanto né il fatto che la normativa nazionale stabilisca le regole per la determinazione di tassi d’interesse variabili sulla base di indici di riferimento, né il fatto che il WIBOR sia in parte disciplinato dal diritto dell’Unione, ostano a tale applicazione.
Pertanto, quando le disposizioni nazionali si limitano a stabilire un quadro generale per la fissazione di tale tasso di interesse, lasciando al venditore o al prestatore la facoltà di determinare il parametro di riferimento contrattuale o il margine fisso da aggiungere, la clausola contrattuale che fissa il tasso di interesse variabile basato su un parametro di riferimento come il WIBOR può essere esaminata alla luce della direttiva.
Trasparenza dei tassi d’interesse riferiti a indici di riferimento disciplinati dal diritto UE
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, qualora un contratto di mutuo ipotecario contenga una clausola che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento 2016/1011, il requisito di trasparenza derivante da tale disposizione impone al creditore determinati obblighi di informazione specifici per quanto riguarda la metodologia di tale indice.
La Corte ricorda che il requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia messo in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.
Di conseguenza, e dal momento che il sistema di tutela istituito dalla Direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, il requisito di trasparenza deve essere interpretato in modo estensivo.
Per quanto riguarda, più in particolare, una clausola che preveda, nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile stabilito, con riferimento a un indice ufficiale, il requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, in particolare, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.
Il rispetto del requisito di trasparenza deve essere valutato alla luce dell’insieme degli elementi di fatto pertinenti, tra i quali rientrano non solo le clausole contenute nel contratto in questione, ma altresì la pubblicità e l’informazione fornite dal creditore nell’ambito della negoziazione del contratto.
Peraltro, per determinare se una clausola di un contratto di credito rientrante nell’arti. 4, par. 2, della Direttiva 93/13 soddisfi il requisito di trasparenza imposto da tale disposizione, occorre tenere conto di tutte le disposizioni del diritto UE che stabiliscono obblighi in materia di informazione dei consumatori che possono applicarsi al contratto interessato.
Nel caso di specie, in relazione a un contratto di mutuo ipotecario rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2014/17 e il cui tasso di interesse variabile è fondato su un indice di riferimento previsto dal Regolamento 2016/1011, occorre prendere in considerazione il fatto che questi due atti definiscono in modo preciso gli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori, con l’obiettivo di tutelare questi ultimi, come risulta, in particolare, dal considerando 7 di tale Direttiva nonché dai considerando 5, 6 e 71 del Regolamento.
La Corte ricorda che la Direttiva 2014/17 disciplina a più livelli il dovere di informazione dei creditori:
- l’art. 14 impone al creditore di fornire le informazioni precontrattuali personalizzate necessarie affinché il mutuatario possa confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata: tali informazioni devono essere fornite mediante il PIES, che è un documento informativo standardizzato a livello dell’Unione, per cui, in caso di credito a tasso variabile, il consumatore deve essere informato delle possibili conseguenze delle variazioni sugli importi da pagare e sul TAEG
- in base all’allegato II della Direttiva 2014/17 – che elenca le indicazioni che devono figurare nel PIES nonché il loro contenuto (parte A) e contiene le istruzioni che i creditori devono seguire per compilare tale prospetto (parte B) – quando vengono proposti ad un consumatore contratti di mutuo ipotecario con un tassi d’interesse variabile, l’obbligo di informazione specifico imposto al creditore riguarda l’incidenza sul TAEG della variabilità dei tassi d’interesse
- conformemente all’arti. 2, par. 2, della citata direttiva, il diritto nazionale degli Stati membri non può contenere disposizioni divergenti da quelle di cui all’art. 14, par. 2, e all’allegato II, parte A, in relazione alla comunicazione di informazioni precontrattuali standard tramite il PIES
- conformemente all’art. 13, par. 1, c. 2, lett. e bis), della Direttiva 2014/17, un creditore che offre sul mercato la stipula di contratti di credito che rinviano a un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, è tenuto a fornire, tra le informazioni generali che deve rendere costantemente disponibili, la denominazione degli indici di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori
- le informazioni che devono essere fornite sono informazioni generali sui contratti di credito che un creditore deve rendere costantemente disponibili ma non possono riguardare informazioni più precise rispetto alle informazioni precontrattuali personalizzate; più in particolare, tali termini non possono riguardare la metodologia dell’indice o degli indici di riferimento utilizzati da tale creditore nei contratti che propone o i fattori che possono influire sulla loro variazione.
Infine, la Corte ricorda che il Regolamento 2016/1011 disciplina gli obblighi di informazione imposti agli amministratori degli indici di riferimento:
- l’art. 13 prevede un obbligo generale di trasparenza a carico di tali amministratori, che impone loro, in particolare, di pubblicare o di rendere disponibili gli elementi chiave della metodologia per ciascun indice o per ciascuna famiglia di indici da essi forniti e pubblicati
- l’art. 27 impone a detti amministratori di pubblicare in modo accessibile, chiaro e inequivocabile, per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, una dichiarazione che deve, in particolare, definire il mercato o la realtà economica misurati dall’indice di riferimento nonché le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile, e indicare, mediante specifiche tecniche, gli elementi del calcolo dell’indice di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all’esercizio di tale discrezionalità e la posizione delle persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità.
La pubblicazione delle informazioni di cui l’amministratore di un indice di riferimento assume la responsabilità è pertanto tale da consentire a tutte le parti interessate, tra le quali figurano i consumatori, di comprendere la metodologia utilizzata per la fornitura di tale indice.
Le banche devono quindi fornire ai consumatori le indicazioni che consentiranno loro, al contempo, di valutare le conseguenze concrete della variabilità del tasso di interesse sui loro obblighi derivanti dal contratto loro proposto e di prendere conoscenza di tutte le informazioni che l’amministratore di un indice di riferimento deve rendere pubbliche.
In definitiva, prosegue la Corte, il requisito di trasparenza stabilito dalla direttiva non impone alla banca di fornire al consumatore informazioni specifiche sulla metodologia di indici di riferimento come il WIBOR per il calcolo dei tassi d’interesse applicati: l’amministratore di indici di riferimento deve pubblicare o rendere disponibili gli elementi principali della metodologia di ciascun indice che fornisce, che la banca può indicare al consumatore, e qualsiasi informazione aggiuntiva fornita dalla banca non deve dare un’immagine distorta di tale indice.
Conclusivamente, ed in riferimento alla potenziale iniquità della clausola contestata, la Corte ricorda che il WIBOR è oggetto di un quadro giuridico completo a livello dell’UE, la cui osservanza è garantita dalle autorità nazionali competenti.
Pertanto, poiché un indice di riferimento come il WIBOR può essere considerato conforme a tale quadro giuridico, la clausola che lo incorpora non crea, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti a danno del consumatore.


