In esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Lo schema di decreto viene adottato in base all’art. 9 della L. 15/2014 (legge di delegazione europea 2022-2023), ed è volto a rafforzare la parità retributiva “per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore”, introducendo meccanismi di trasparenza retributiva e strumenti di monitoraggio idonei a far emergere e correggere i divari di genere, secondo le indicazioni della direttiva.
In estrema sintesi, lo schema di decreto che applica la parità di retribuzione fra uomini e donne:
- l’art. 2 definisce l’ambito soggettivo: destinatari sono i datori di lavoro pubblici e privati (per i profili non già disciplinati dal diritto nazionale nel rispetto della normativa UE), con applicazione ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, anche part-time, incluse le posizioni dirigenziali, ed esclusione di apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente; le misure di trasparenza si estendono anche ai candidati
- l’art. 3 introduce definizioni operative, tra cui “retribuzione”, “livello retributivo”, “divario retributivo di genere” (medio e mediano), “lavoro di pari valore”, categorie di lavoratori, e le nozioni di discriminazione diretta, indiretta e intersezionale (con rinvii, tra l’altro, agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 198/2006 e ai D. Lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003)
- l’art. 4 chiarisce lo “stesso lavoro” (mansioni ex articolo 2103 codice civile, identico livello e categoria legale nel CCNL) e il “lavoro di pari valore” (mansioni comparabili, valutate con criteri oggettivi e neutrali: competenze, responsabilità, condizioni di lavoro), valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva e ammettendo, in casi circoscritti, confronti anche tra lavoratori di datori diversi quando le condizioni discendano dalla medesima fonte normativa o contrattuale
- gli artt. 5-7 riconoscono ai candidati informazioni su retribuzione iniziale o fascia retributiva e vietano di chiedere retribuzioni pregresse; inoltre:
- è previsto (su base facoltativa per le imprese con meno di 50 dipendenti) un meccanismo di pubblicità interna dei criteri usati dal datore di lavoro per la determinazione dei livelli retributivi e per la progressione economica
- ai lavoratori è attribuito un diritto di informazione sui livelli medi per sesso nelle categorie omogenee, con risposta del datore entro due mesi, e con regole per evitare la conoscibilità delle condizioni individuali altrui
- gli artt. 9-10 prevedono raccolta e trasmissione dati (applicabile ai datori con almeno 100 dipendenti) con scadenze differenziate (entro 7 giugno 2027 per ≥250 e 150-249; entro 7 giugno 2031 per 100-149) e un meccanismo di valutazione che impone misure correttive quando emerga uno scostamento del 5% non giustificato, con coinvolgimento di parti sociali, INL e organismi di parità
- l’art. 12 disciplina la tutela giurisdizionale, con rinvio al D. Lgs. 198/2006
- l’art. 13 prevede un apparato sanzionatorio esteso alle violazioni accertate, anche con effetti su agevolazioni pubbliche e appalti (come la revoca del beneficio o la revoca dell’appalto)
- l’art. 14 prevede l’istituzione di un organismo di monitoraggio con compiti di analisi, raccolta e pubblicazione dei dati, e rendicontazione periodica.


