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Sul principio di parità di retribuzione e trasparenza retributiva

11 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

In esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Lo schema di decreto viene adottato in base all’art. 9 della L. 15/2014 (legge di delegazione europea 2022-2023), ed è volto a rafforzare la parità retributivaper lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore”, introducendo meccanismi di trasparenza retributiva e strumenti di monitoraggio idonei a far emergere e correggere i divari di genere, secondo le indicazioni della direttiva.

In estrema sintesi, lo schema di decreto che applica la parità di retribuzione fra uomini e donne:

  • l’art. 2 definisce l’ambito soggettivo: destinatari sono i datori di lavoro pubblici e privati (per i profili non già disciplinati dal diritto nazionale nel rispetto della normativa UE), con applicazione ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, anche part-time, incluse le posizioni dirigenziali, ed esclusione di apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente; le misure di trasparenza si estendono anche ai candidati
  • l’art. 3 introduce definizioni operative, tra cui “retribuzione”, “livello retributivo”, “divario retributivo di genere” (medio e mediano), “lavoro di pari valore”, categorie di lavoratori, e le nozioni di discriminazione diretta, indiretta e intersezionale (con rinvii, tra l’altro, agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 198/2006 e ai D. Lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003)
  • l’art. 4 chiarisce lo “stesso lavoro” (mansioni ex articolo 2103 codice civile, identico livello e categoria legale nel CCNL) e il “lavoro di pari valore” (mansioni comparabili, valutate con criteri oggettivi e neutrali: competenze, responsabilità, condizioni di lavoro), valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva e ammettendo, in casi circoscritti, confronti anche tra lavoratori di datori diversi quando le condizioni discendano dalla medesima fonte normativa o contrattuale
  •  gli artt. 5-7 riconoscono ai candidati informazioni su retribuzione iniziale o fascia retributiva e vietano di chiedere retribuzioni pregresse; inoltre:
    • è previsto (su base facoltativa per le imprese con meno di 50 dipendenti) un meccanismo di pubblicità interna dei criteri usati dal datore di lavoro per la determinazione dei livelli retributivi e per la progressione economica
    • ai lavoratori è attribuito un diritto di informazione sui livelli medi per sesso nelle categorie omogenee, con risposta del datore entro due mesi, e con regole per evitare la conoscibilità delle condizioni individuali altrui
  • gli artt. 9-10 prevedono raccolta e trasmissione dati (applicabile ai datori con almeno 100 dipendenti) con scadenze differenziate (entro 7 giugno 2027 per ≥250 e 150-249; entro 7 giugno 2031 per 100-149) e un meccanismo di valutazione che impone misure correttive quando emerga uno scostamento del 5% non giustificato, con coinvolgimento di parti sociali, INL e organismi di parità
  • l’art. 12 disciplina la tutela giurisdizionale, con rinvio al D. Lgs. 198/2006
  • l’art. 13 prevede un apparato sanzionatorio esteso alle violazioni accertate, anche con effetti su agevolazioni pubbliche e appalti (come la revoca del beneficio o la revoca dell’appalto)
  • l’art. 14 prevede l’istituzione di un organismo di monitoraggio con compiti di analisi, raccolta e pubblicazione dei dati, e rendicontazione periodica.
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