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Attualità

Trattamento ai fini delle imposte dirette dei conferimenti intracomunitari

5 Febbraio 2026

Massimo Zamboni, Founding Partner, Studio ZV & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza il trattamento ai fini delle imposte dirette dei conferimenti di partecipazioni qualificate in società non residenti alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.


1. Il quadro normativo di riferimento

A seguito delle modifiche operate nel corso del 2024[1], il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, dei conferimenti di partecipazioni in società non residenti è regolato dalle disposizioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda l’eventuale conferente residente in Italia è necessario, in primo luogo, fare riferimento all’art. 9, comma 5, del DPR 917/86.

Tale disposizione, come è noto, prevede che i conferimenti di beni, comprese le partecipazioni, sono trattati come cessioni a titolo oneroso. Ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo ottenuto deve essere determinato in base al “valore normale”, come definito ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9.

Alla predetta regola derogano, in prima istanza, i conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento[2] effettuati tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali, che sono regolati dall’art. 175 del DPR 917/86 e per i quali il corrispettivo è determinato in misura pari al valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente, ovvero, se superiore, a quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Ulteriore eccezione è costituita dai conferimenti di partecipazioni regolati dagli artt. 177, 178 e 179 del DPR 917/86, ovvero quelli mediante i quali:

  1. la società conferitaria acquisisce, il controllo[3] di una società, residente o non residente, ovvero incrementa la percentuale di controllo nella società conferita (art. 177, comma 2);
  2. la società conferitaria acquisisce una partecipazione che rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, residente o non residente, superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 177, comma 2-bis);
  3. una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa e di mutua assicurazione, un ente pubblico o privato avente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato italiano, un soggetto residente in altri Stati membri dell’Unione Europea che appartenga alle categorie indicate nella tabella A allegata alla Direttiva 2009/133/CE e sia sottoposto a una delle imposte indicate nella tabella B allegata alla medesima Direttiva[4], acquisiscano una partecipazione di controllo, acquistino o integrino una partecipazione di controllo[5], ovvero incrementino la percentuale di controllo, in uno dei soggetti sopra indicati, residenti in uno Stato dell’Unione Europea, anche se diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote (art. 178 e 179).

Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), l’operazione non dà luogo ad imponibile in capo al soggetto conferente residente a condizione che l’aumento di patrimonio netto contabile che ne deriva in capo alla società conferitaria sia non superiore al costo fiscalmente riconosciuto, in capo al soggetto conferente, della partecipazione conferita.

Nelle casistiche di cui alla lettera c), invece, il conferimento non comporta realizzo di plusvalenze né di minusvalenze, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute.

2. Il conferimento di partecipazioni qualificate in società non residenti in Italia

Di seguito analizziamo gli effetti ai fini delle imposte sui redditi dei conferimenti di partecipazioni qualificate in società non residenti.

Ai fini che qui interessano, per partecipazioni qualificate si intendono quelle che:

  1. non consentano di acquisire o integrare il controllo nella società conferita, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile;
  2. rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

I conferimenti in oggetto ricadono, potenzialmente, nell’ambito di applicazione degli artt. 9, commi 4 e 5, 175 e 177, comma 2-bis, del DPR 917/86. Trattandosi di operazioni aventi ad oggetto partecipazioni che non consentono, né di acquisire, né di integrare il controllo nella società conferita, non risultano, invece, applicabili né l’art. 177, comma 2[6], né gli artt. 178 e 179 del DPR 917/86.

2.1 Il regime previsto dall’art. 9, comma 5, del DPR 917/86

Nell’ipotesi in cui non siano applicabili i regimi di cui agli artt. 175 e 177, comma 2-bis del DPR 917/86, di cui si tratta nel prosieguo, i conferimenti di partecipazioni qualificate in società non residenti, sono disciplinati dall’art. 9, commi 4 e 5 del DPR 917/86 e, comportano, pertanto, in capo al soggetto conferente residente[7], il realizzo di una plusvalenza imponibile o di una minusvalenza deducibile[8] pari alla differenza tra valore normale della partecipazione e costo fiscalmente riconosciuto della stessa.

2.2 Il regime previsto dall’art. 175 del DPR 917/86

Qualora siano verificati i requisiti di cui all’art. 175 del DPR 917/86, ovvero:

  • l‘operazione sia effettuata tra due soggetti (conferente e conferitaria) entrambi residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, ivi soggetti ad IRES;
  • la partecipazione conferita sia relativa ad una società da considerarsi collegata ai sensi dell’art. 2359, comma 3, del Codice civile[9];

Il conferimento di partecipazioni qualificate in società non residenti (sia di capitali che di persone) comporterebbe l’emersione di un eventuale plusvalenza solo nella misura in cui:

  • il valore di iscrizione, nelle scritture contabili della conferente, della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento sia superiore all’originario valore di iscrizione della partecipazione conferita; oppure
  • il valore di iscrizione della partecipazione ricevuta nelle scritture contabili della conferitaria sia maggiore dell’originario valore di iscrizione della partecipazione conferita, in capo al soggetto che ha effettuato il conferimento.

Ulteriore condizione è costituita dal fatto che le partecipazioni oggetto di conferimento, qualora non beneficino del regime di esenzione di cui all’art. 87[10] del DPR 917/86 non vengano “scambiate” a seguito del conferimento, con partecipazioni che, invece, ricadono in tale regime.

Qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri di determinazione del valore di realizzo previsti dall’art. 175 citato, quest’ultimo fosse inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al soggetto conferente, l’eventuale minusvalenza sarebbe deducibile[11] per un ammontare pari alla differenza tra costo fiscalmente riconosciuto ed il valore di realizzo, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia superiore al valore normale; per un importo, invece pari alla differenza tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale, nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al valore di realizzo.

2.3 Il regime di cui all’art. 177, comma 2-bis, del DPR 917/86

L’art. 177, comma 2-bis, prevede che, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, si considera valore di realizzo quello corrispondente alla somma (pro quota) delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento; qualora detto incremento sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, l’eccedenza rappresenta una plusvalenza imponibile.

La disposizione citata si applica anche nell’ipotesi in cui il valore di realizzo, determinato come sopra, risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso[12], al fine di determinare l’eventuale minusvalenza deducibile, è necessario confrontare il valore di realizzo con il valore normale della partecipazione conferita, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del DPR 917/86:

  • se il valore normale è inferiore al valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
  • se il valore normale è superiore al valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.

La normativa in oggetto si applica a condizione che:

  1. le partecipazioni conferite non siano di controllo e rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  2. le partecipazioni vengano conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5 del DPR 917/86[13].

Con riferimento al requisito di cui alla lettera a) precedente (percentuale di partecipazione nel capitale della società conferita), qualora oggetto del conferimento siano partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, sia qualificabile come società holding di partecipazione finanziaria o non finanziaria[14], le percentuali indicate devono sussistere (anche) per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate[15], anch’esse qualificabili come società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, il cui valore contabile complessivo sia superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute, direttamente o indirettamente, tramite le suddette società controllate.

Ai fini della determinazione delle percentuali di partecipazione nel capitale delle società conferite e della quantificazione del loro valore contabile, si tiene conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

La normativa in esame, come anticipato, è applicabile sia in caso di conferimento di partecipazioni in società residenti che non residenti.

In relazione ai presupposti oggettivi della normativa di cui trattasi, atteso che le soglie di “qualificazione”, a differenza di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 177, sono espresse alternativamente in termini:

  • di percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria (superiore al 2% o 20%, a seconda che si tratti di partecipazione quotata o non quotata); o
  • di percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio (superiore al 5% o 25%, a seconda che si tratti di partecipazione quotata o non quotata);

la disposizione in oggetto apparirebbe applicabile anche alle partecipazioni superiori al 25% del patrimonio netto in entità non residenti assimilabili alle società di persone[16].

Con riferimento ai presupposti soggettivi dell’art. 177, comma 2-bis, e più in particolare, alle caratteristiche del soggetto conferente, si evidenzia che il relativo regime, a differenza di quello di cui all’art. 175, è applicabile anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia diverso da una società di capitali residente (e.g. persona fisica, ente non commerciale).

Quanto alla società conferitaria, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 177, comma 2-bis, i conferimenti di partecipazioni qualificate in società non residenti, effettuati a favore di conferitaria anch’essa non residente, o costituita nella forma di società di persone (residente e non).

Sul punto appare dirimente quanto riportato nella Risoluzione Ministeriale n. 43/E del 4/4/2017 (per quanto applicabile a seguito delle modifiche normative recentemente intervenute). In tale documento interpretativo l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’ambito soggettivo dell’art. 177 comma 2 (e 2-bis per effetto del rinvio di quest’ultimo al comma 2), sostiene che valgano le stesse limitazioni già individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione.

Riguardo all’inapplicabilità della norma in relazione a conferimenti a favore di società non residenti, tale scelta apparirebbe motivata da ragioni di cautela fiscale, considerando che i conferimenti di partecipazioni in una società fiscalmente non residente a favore di una conferitaria anch’essa non residente potrebbero determinare il venir meno del potere impositivo dell’Italia sulle plusvalenze latenti relative alle partecipazioni conferite[17].

2.4 Prevalenza del regime di cui all’art. 175 rispetto a quello di cui all’art. 177, comma 2-bis del DPR 917/86

Con riferimento ai conferimenti di partecipazioni di collegamento, di società non residenti, in cui siano verificate le condizioni per l’applicazione tanto dell’art. 175, quanto dell’art. 177, comma 2-bis, del DPR 917/86, l’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato[18] che debba prevalere l’articolo 175, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nel comma 2 (e 2-bis dell’art. 177), detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria.

 

[1] Cfr. art. 17 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”.

[2] Ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile.

[3] Ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile.

[4] O ad altra che in futuro la sostituisca.

[5] Ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile.

[6] Per completezza si evidenzia che un conferimento di partecipazione non di maggioranza, potrebbe ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 177, comma 2 del DPR 917/86, qualora lo stesso consentisse alla conferitaria di acquisire il controllo della società conferita, o di integrare il controllo, qualora già acquisito.

[7] Nel caso in cui il soggetto conferente fosse non residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi sarebbe necessario verificare se l’operazione sia comunque imponibile in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettere e) ed f) e comma 1-bis) dell’art. del DPR 917/86, fatta salva l’eventuale applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi.

[8] Nei limiti previsti dalle disposizioni in tema di participation exemption.

[9] Come è noto, l’art. 2359, comma 3, del Codice civile, prevede che si considerino società collegate quelle su cui il soggetto partecipante eserciti un’influenza notevole, che si presume quando la partecipazione sia non inferiore al 20% (10% in caso di società quotate).

[10] Senza tenere conto, tuttavia, di eventuali limitazioni derivanti dal mancato raggiungimento del periodo minimo di detenzione di cui all’art. 87, comma 1, lettera a) del DPR 917/86.

[11] Entro i limiti ed alle condizioni previste dalla normativa domestica in materia di participation exemption, ove applicabile.

[12] Fatto salvo l’eventuale regime di esenzione applicabile ai sensi dell’articolo 87 del DPR 917/86.

[13] Ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

[14] Ai sensi dell’art. 162-bis, comma 1, lettere b) e c), numero 1), del DPR 917/86.

[15] Ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile.

[16] In senso conforme si veda Assonime, Circolare n. 10 del 29 aprile 2025; tuttavia nella medesima Circolare si evidenzia come, in una risposta ad interpello, una Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate si sia espressa in senso negativo, ritenendo che non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 177 (incluso il comma 2-bis) del TUIR le operazioni in cui la società scambiata non sia una società di capitali.

[17] Cfr. Sergio Marchese e Luca Miele – Conferimento di partecipazioni e attuazione della delega fiscale – in Rivista Telematica di Diritto Tributario – 4 maggio 2024.

[18] Cfr. Risposte ad interpello nn. 552 del 2021 e 216 del 2024).

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