Con la sentenza relativa alla causa C-525/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito in che termini gli oneri documentali imposti al contribuente per provare i requisiti di un’esenzione fiscale possono integrare una restrizione ai movimenti di capitali.
Nella controversia del rinvio, un fondo pensione spagnolo ha chiesto al giudice portoghese l’accertamento del diritto al rimborso dell’imposta versata su dividendi di fonte portoghese poiché definiti come redditi esenti: la disciplina portoghese prevede infatti un’esenzione concessa ai fondi pensione ivi residenti ed a quelli residenti, tra l’altro, in altri Stati membri dell’UE.
Il giudice del rinvio ha precisato che i requisiti sostanziali dell’esenzione fiscale sono uguali per entrambe le categorie di fondi. Tuttavia, i fondi non residenti devono dimostrarne la sussistenza mediante la produzione di una dichiarazione confermata e certificata dall’Autorità di vigilanza dello Stato di residenza.
Affinché l’esenzione sia direttamente applicabile, i fondi devono trasmettere, entro il momento della messa a disposizione del reddito, la menzionata dichiarazione al soggetto obbligato ad operare la ritenuta alla fonte; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta allegando la dichiarazione all’istanza diretta all’Amministrazione portoghese.
Nel giudizio del rinvio, il fondo spagnolo ha allegato l’impossibilità di ottenere la dichiarazione dall’Autorità spagnola e pertanto il giudice portoghese ha richiesto al giudice unionale – in primo luogo – se il richiamato onere documentale fosse incompatibile con l’art. 63 del TFUE e – in secondo luogo – se l’Amministrazione portoghese fosse obbligata a richiedere d’ufficio la dichiarazione all’Autorità dello Stato di residenza nei casi in cui il contribuente non potesse ottenerla.
Preliminarmente, la CGUE ha dichiarato che l’apposizione di un onere documentale in capo ai soli fondi non residenti è una restrizione alla libera circolazione dei capitali poiché dissuade questi ultimi dagli investimenti presso società portoghesi e, di conseguenza, realizza una differenza di trattamento tra due situazioni che anche la normativa interna riconosce come comparabili.
Ciononostante, il giudice unionale ha ritenuto che la restrizione in esame persegua lo scopo di garantire l’efficacia dei controlli e della riscossione delle imposte, che, in quanto motivo imperativo di interesse generale, è idoneo a giustificare una restrizione purché coerente e sistematica con l’obiettivo e non eccedente quanto necessario al suo conseguimento.
Il giudice unionale ha stabilito che la restrizione può essere considerata coerente e sistematica se l’Autorità dello Stato di residenza dispone delle competenze necessarie per rilasciare la dichiarazione entro un termine ragionevole poiché, altrimenti, il contribuente è impossibilitato ad applicare il vantaggio fiscale.
Per valutare, inoltre, se la restrizione eccede quanto necessario al conseguimento dei suoi scopi, la CGUE ha distinto il caso dell’applicazione diretta dell’esenzione da quello dell’istanza di rimborso.
Nel primo caso, il giudice unionale ha concluso che la restrizione non eccede quanto necessario agli scopi poiché il controllo dei requisiti è posto a carico del soggetto obbligato alla ritenuta, il quale può sottrarsi da tale obbligo solo ove vi sia certezza sulla sussistenza delle condizioni.
Nel secondo caso, invece, la CGUE ha concluso che l’Amministrazione portoghese, a cui è indirizzata l’istanza di rimborso, può verificare gli elementi prodotti dai fondi non residenti mediante lo scambio di informazioni e che, pertanto, la restrizione eccede quanto necessario.
In conclusione, l’art. 63 del TFUE osta ad una normativa che esiga la trasmissione di una dichiarazione dell’Autorità di vigilanza del diverso Stato della residenza di un fondo pensione, presso l’Amministrazione tributaria, quale prova dei requisiti necessari all’ottenimento di un rimborso d’imposta, e non osta – d’altro canto – ad una normativa che esiga la predetta prova, trasmessa al soggetto obbligato ad operare la ritenuta alla fonte, per applicare direttamente l’esenzione fiscale purché l’Autorità di vigilanza possa effettivamente rilasciarla entro un termine ragionevole e non esistano misure altrettanto efficaci e meno restrittive.


