Il contributo analizza i profili lavoristici che rilevano in caso di cessione di ramo d’azienda, o altra forma di trasferimento, alla luce della più recente giurisprudenza in materia.
1. Introduzione
Facciamo il punto sullo “stato dell’arte” in giurisprudenza riguardo ai profili lavoristici in tema di trasferimento (a qualunque titolo, cessione, fusione, affitto, usufrutto, ecc. ) di un ramo d’azienda (di minore rilievo l’ipotesi di trasferimento, invece, della intera azienda, per la più facile individuazione dei suoi connotati legali), secondo la disciplina dell’art. 2112 cod. civ. la cui rubrica significativamente recita “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda” e che come è noto si applica, a certe condizioni, anche all’ ipotesi di trasferimento di una sua parte soltanto: si tratta di un argomento qualche volta sottovalutato da chi si occupa di operazioni di Merger and Acquisition (cd. “M&A”), spesso più concentrato sugli aspetti di carattere commerciale e fiscale dell’operazione straordinaria, e che è invece assai rilevante, perché l’insussistenza dei requisiti fattuali ed oggettivi previsti dalla citata disposizione codicistica ha per conseguenza l’inefficacia del trasferimento nei confronti del personale dipendente addetto al compendio oggetto della cessione, il quale, dunque, in quel caso, avrà diritto di rimanere alle dipendenze dell’imprenditore cedente, che resterà obbligato per le retribuzioni senza neppure poter dedurre quelle eventualmente corrisposte senza titolo dal cessionario (Corte Cost. n. 29/2019; Cass. SS.UU. 28/02/2017 n° 5054).
Il nostro legislatore (salve ipotesi particolari nelle quali l’esigenza di tutela dei livelli occupazionali ha operato da catalizzatore al punto da costituire presupposto implicito per l’applicazione della disciplina dell’ art. 2112 cod. civ. ad una fattispecie addirittura estranea quale quella del subentro di un nuovo appaltatore nel contratto di appalto; cfr. art. 29, 3° comma Dlgs. N,. 275/2003 e Cass. 25 ottobre 2024, n. 27704) considera la novazione soggettiva dal lato datoriale nel contratto di lavoro come ordinaria conseguenza di una necessaria ed espressa volontà in tal senso manifestata da parte del lavoratore (contraente ceduto) in ossequio alle regole generali in materia di cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.) e considera vera e propria eccezione, da maneggiare con cura e cautela, se non con sospetto, l’ipotesi, come quella in esame, in cui la successione dal lato datoriale nel contratto, avvenga a prescindere dalla volontà del lavoratore.
Con ciò il legislatore ha voluto da un lato evitare che, attraverso operazioni simulate, si verifichino condotte illecite volte sostanzialmente al trasferimento di mera “manodopera” attraverso la cessione di frazioni aziendali, servizi, divisioni, tra loro non coordinate, e, dall’altro lato, assicurare che l’automatica successione del cessionario al cedente nella prosecuzione dei rapporti di lavoro, quale misura di garanzia della continuità occupazionale, consegua solo al trasferimento degli “strumenti di impresa” ai quali la prestazione di lavoro trasferita obbiettivamente inerisce, in sintonia necessaria, d’altronde, con le direttive europee 50/1998 e 23/2001 laddove esse escludono che la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro possa dipendere dalla mera volontà contrattuale di costoro.
2. I requisiti oggettivi del ramo d’azienda
La questione si pone, quindi, con riguardo in particolare alla definizione, utile ai fini in discorso, di “ramo” aziendale che, a mente dell’art. 2112 citato è la seguente : “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (…) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento…”.
Va, peraltro osservato che, fino alla modifica introdotta con l’art. 32 del D.lgs. 1° settembre 2003 n. 276, la norma, per quanto qui di interesse, così recitava: “…. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità …”.
Nel nuovo testo dell’art. 2112 cod. civ. vigente dall’ottobre 2003 scompare il riferimento alla preesistenza, rispetto al momento del trasferimento, dell’articolazione funzionalmente autonoma, e compare il riferimento alla volontà delle parti contraenti siccome definitoria dell’ambito contrattuale.
Agli effetti della traslazione al cessionario dei rapporti di lavoro afferenti la parte dell’azienda oggetto del trasferimento è quindi certamente indispensabile che il compendio ceduto costituisca un’articolazione funzionalmente autonoma dell’azienda di cui è parte, ancorché – su questo connotato normativo torneremo tra poco – cedente e cessionario, in sede contrattuale, conservino la piena facoltà di identificare l’oggetto del loro contratto “al momento del trasferimento”; oggetto che, comunque identificato, dovrà possedere il su indicato requisito.
La giurisprudenza di merito come quella di legittimità ha, da tempo (cfr. Cass. Sez. Lav. 17 agosto 2017 n. 20133; idem n. 22935/2016), in modo sostanzialmente ormai unanime, declinato i contenuti fattuali del requisito della “autonomia funzionale”, affermando che essa sussiste solo se, e tutte le volte, che la parte di azienda oggetto di cessione si presenti capace di conseguire effettivamente lo scopo di impresa per il raggiungimento del quale essa è costituita, e ciò attraverso i beni e strumenti (materiali ed immateriali) di cui è essa dotata, senza che per il raggiungimento di tale scopo di impresa risulti essere necessario un apporto (successivo al trasferimento) da parte del cessionario.
Si tratta – autonomia e funzionalità – di un binomio connesso, nel senso che il ramo di azienda ai nostri fini è tale se è in grado di raggiungere il suo scopo (produttivo, commerciale, ecc. ) – ed è cioè funzionale – con i mezzi e gli strumenti che, al momento del trasferimento, già possiede – ed è cioè autonomo – non anche in virtù di quelli di cui il cessionario intendesse ulteriormente corredarlo (Cass. Sez. lav. 26 gennaio 2023 n.2396; Tribunale di Bolzano 30 aprile 2021¸Tribunale di Milano 5 settembre 2023 n. 2529, Tribunale di Roma 18 giugno 2024, ex pluribus ); e nel giudizio promosso dai lavoratori che ne eccepiscano l’insussistenza, l’onere della prova dei connotati fattuali qualificativi della fattispecie rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. spetta all’imprenditore cedente (Cass. 6 marzo 2015 n. 4601; Tribunale di Roma 22 gennaio 2024 n. 668).
Il concetto di autosufficienza del ramo è rilevante al punto che ha trovato una interpretazione persino, per così dire, esasperata, in un caso “a contrariis”, ossia in un caso nel quale a perdere autonomia funzionale in conseguenza della cessione non è stato il ramo trasferito, ma la parte rimasta all’imprenditore originario e non ceduta: ebbene in quel caso i giudici hanno stabilito che la cessione (con buona pace della volontà dei contraenti) debba avere effetto nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ossia anche di quelli non appartenenti al ramo ceduto (Tribunale di Lodi 1° giugno 2022; Tribunale di Busto Arsizio 15 febbraio 2022).
In via esemplificativa, è stata ritenuta la insussistenza di un ramo d’azienda funzionalmente autonomo quando dal contratto di cessione era risultato che il compendio ceduto, quindi utilizzato per l’esecuzione di un servizio appaltato al cessionario dallo stesso cedente, pur dotato dei pochi strumenti materiali effettivamente necessari all’esecuzione delle attività cui esso era deputato (customer care telefonico), ossia PC personali, cuffie telefoniche, postazioni individuali di lavoro, procedure esecutive, non aveva previsto la cessione anche del software operativo utilizzato dai lavoratori che vi erano addetti, rimasto invece di proprietà del cedente, in quanto ritenuto essere proprio questo l’elemento caratterizzate il know how aziendale, risolvendosi in tal modo la cessione in un mero, ed illegittimo, trasferimento massivo di manodopera (Tribunale di Napoli, 15 luglio 2016 n. 6156; Corte d’Appello Milano 29 novembre 2017 n. 2137; cfr. anche, in tema, Tribunale di Napoli, 13 marzo 023 n.1665).
Più in generale, l’appartenenza al compendio ceduto di cospicui elementi materiali, specie in aziende dove l’elemento costituito dalla “forza lavoro” in sé considerata è particolarmente rilevante (cd. attività “Labour intensive”) è considerata essenziale alla valida configurazione di una ramo d’azienda ai nostri fini, a meno che la elevata professionalità del personale dipendente sia così peculiare da costituire l’elemento caratterizzante il patrimonio aziendale oggetto del trasferimento, il che può certamente dirsi per competenze di elevata specializzazione o di contenuto squisitamente artigianale : si pensi, ad esempio, in un cantiere navale, al Know How posseduto dai maestri d’ascia addetti alla parte di azienda, oggetto di cessione, dedicata esclusivamente alla costruzione di imbarcazioni in legno (Corte d’Appello Roma 28 febbraio 2023 n. 714; Tribunale di Genova 20 giugno 2024; Cass. 26 giugno 2025 n. 17205, Cass. 12 marzo 2029 n. 7042, ex pluribus ).
3. Il connotato della “preesistenza” del ramo e l’autonomia negoziale delle parti del contratto di cessione di ramo d’azienda
Accertato che il ramo aziendale ai fini dell’art. 2112 cod. civ. è tale solo se possegga i mezzi materiali ed immateriali di per se stessi sufficienti (a prescindere da apporti successivi al suo trasferimento) al raggiungimento del risultato di impresa che con esso ci si prefigge, va ora detto che, nonostante, come si è dianzi fatto cenno, dall’ottobre 2003 il connotato della preesistenza rispetto al momento del trasferimento dell’autonoma e funzionale articolazione sia stato dal legislatore significativamente espunto dal testo della norma codicistica, la giurisprudenza di merito prevalente e quella addirittura sostanzialmente unanime del Supremo Collegio continuano a ritenere imprescindibile tale connotato (che a questo punto, dunque, può dirsi di fonte solo giurisprudenziale) siccome inteso come immanente, ossia ontologicamente incluso, nel concetto stesso di autonomia e funzionalità del compendio oggetto di cessione.
In altri termini, secondo l’orientamento dominante, una articolazione autonoma e funzionale dell’azienda può essere tale soltanto se essa preesista, quale entità oggettiva, alla cessione. Ne consegue che secondo tale orientamento, autonomia e funzionalità non sussistono, o per meglio dire, vengono meno, tutte le volte in cui cedente e cessionario intervengano sulla articolazione aziendale funzionalmente autonoma originaria, prima del trasferimento, separandone una parte e facendone poi oggetto della cessione. Sostengono i giudici, a mio avviso per lo più apoditticamente e senza un vero e congruo esame fattuale, che tale intervento delle parti contraenti, incidente sulla preesistenza del ramo, ne determini giocoforza con ciò solo la perdita di autonomia funzionale perché, questo l’assunto, “può conservarsi qualcosa che già esista e non qualcosa che sia creato in funzione solo del suo trasferimento” (Cass. 4 marzo 2021 n. 6077 e più di recente, Cass. 10 luglio 2025 n. 18947; Cass. 10 giugno 2025 . 15469; Cass. 26 giugno 2025 n.17201).
Se non che in tal modo si finisce col fondere tra loro, e confondere, due concetti che sono invece ben separati, la preesistenza dell’oggetto, da un lato, e la sua intangibilità, dall’altro lato, presumendo in modo non esattamente sillogico, che la intangibilità sia condizione assoluta per la persistenza dei connotati di autonomia e funzionalità preesistenti, con sostanziale spregio della autonomia negoziale riconosciuta alle parti nel 2003 nella identificazione del ramo funzionalmente autonomo da costituire ad oggetto dell’accordo traslativo.
Una recente decisione del Tribunale di Roma, intervenuta proprio in una fattispecie di cessione di ramo d’azienda di una impresa del settore del credito, dimostra, invero, che è ben possibile dare il giusto rilevo all’autonomia contrattuale delle parti alle quali l’art. 2112 cod. civ. attribuisce la facoltà di definire il perimetro della cessione, conservando, pur dopo tale intervento definitorio dell’ambito oggettivo del trasferimento, la preesistente autonomia funzionale dell’articolazione aziendale ceduta .
Con la sentenza 23 settembre 2025 n. 9194, il Tribunale di Roma ha, infatti, ritenuto che la decisione organizzativa adottata da un Istituto di Credito di scindere l’originario servizio di gestione del “Credito Anomalo” in due distinti servizi (il servizio “Credito Anomalo Corporate” ed il servizio “Credito Anomalo Retail” dedicato a privati e piccole imprese), ciascuno di essi dotato dei necessari mezzi materiali (strumenti informatici, software) ed immateriali (procedure, risorse umane) necessari a raggiungere il proprio scopo imprenditoriale, anche ai fini di una successiva e separata cessione del solo secondo servizio ad atro Istituto di Credito, non fosse da ritenere una operazione meramente formale, ma, al contrario, di contenuto effettivo e sostanziale anche alla stregua delle prassi di settore, e come tale realizzasse una effettiva esigenza di efficientamento dell’impresa in parte qua anche attraverso la prevista cessione del solo ramo “Retail”: non un modo per dissimulare uno scopo non lecito quale quello di liberarsi di una parte della forza lavoro, ma una decisione effettiva e razionale posta in essere nell’ambito delle prerogative proprie dell’imprenditore (art. 41 Cost.), realizzata – incidendo chirurgicamente sull’originario ramo aziendale – in modo da mantenere, sebbene ripartita, per quanto di ragione, in ciascuno dei due nuovi rami aziendali così costituiti, la medesima preesistente autonomia e funzionalità della articolazione aziendale.
Osserva con intelligenza il Tribunale : “Il settore ‘credito anomalo’ ben può essere gestito unitariamente; un’unica struttura nella quale si trattino le pratiche sia dei privati , sia delle grandi imprese. Ma può altrettanto legittimamente essere gettito attraverso due strutture, con i loro uffici, i loro impiegati, i loro mezzi materiali e immateriali . Si rientra nel pieno della discrezionalità dell’iniziativa economica; un’ impresa può in un primo momento strutturarsi in un modo ed in un secondo momento in un altro. Porre vincoli ulteriori porta a conseguenze aberranti, contro la realtà dei fatti” (sentenza 23 settembre 2025 n. 9194 citata, in motivazione; in senso conforme, anche Tribunale di Roma 30 settembre 2024 n. 9570 ; contraria invece Cass. 10 luglio 2025 n. 18948).
Una motivazione, quella della decisione in commento, che merita condivisione, non solo perché più consona al dettato normativo testuale dell’art. 2112 cod. civ. nel testo novellato e vigente e perché rispettosa delle prerogative costituzionali dell’imprenditore, ma anche perché di assoluto buon senso: come sottolinea il Tribunale di Roma, una scelta organizzativa – la razionale e non arbitraria suddivisione in due distinte e funzionalmente tra loro autonome parti aziendali di una attività di impresa prima gestita unitariamente – in sé pienamente legittima anche per i sostenitori della opposta tesi maggioritaria – non può divenire illegittima per il solo fatto che una di dette parti sia quindi trasferita ad altro imprenditore, e, sempre con il Tribunale di Roma, meglio non si potrebbe concludere: “… L’art.2112 c.c. chiede solamente che il mutamento nella titolarità abbia ad oggetto una attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità ( …) se l’imprenditore decide di riorganizzare l’impresa in più rami aziendali per poi cederne uno, e questo avviene in realtà, ossia esiste una tale riorganizzazione, vuol dire che preesiste alla cessione: con il pieno rispetto dell’art. 2112 c.c.”.


