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Tutela penale dell’ambiente: lo schema di decreto alla Camera

23 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

In esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, e che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

La direttiva è volta a fornire una risposta efficace e sinergica alla criminalità ambientale, fenomeno in continuo aumento e di carattere transfrontaliero:

  • implementa il livello di tutela dell’ambiente, comprendendo aria, acqua, suolo, ecosistemi, fauna e flora, e promuovendo la qualità ambientale in tutte le sue forme, attraverso un approccio integrato e coerente con gli obiettivi comunitari
  • include nuove categorie basate sulle violazioni più gravi della normativa europea, al fine di rafforzare l’effetto deterrente, implementando l’impianto sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni penali più efficaci, proporzionate e dissuasive
  • affiancando il diritto penale a quello amministrativo, intende garantire una migliore tutela dell’ambiente e dei diritti fondamentali, introducendo anche specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, oltre alla previsione di sanzioni supplementari
  • prevede specifiche circostanze aggravanti e attenuanti
  • prevede la predisposizione di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento istituzionale e l’efficacia complessiva delle politiche di prevenzione.

Con lo schema di decreto sulla tutela penale dell’ambiente il Governo ha quindi esercitato la delega di cui all‘art. 9 della L. 91/2025, apportando alla normativa vigente, e in particolare al Titolo VI-bis del Libro Secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203.

Gli interventi normativi sono quindi finalizzati alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, nonché alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all’art. 5 della direttiva.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche, modificando altresì il D. Lgs. 231/2001.

In sintesi:

  • l’art. 2 introduce il quadro delle definizioni, recependo le definizioni di cui all’art. 2 della direttiva, definendo:
    • habitat all’interno di un sito protetto“, inteso quale habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, ovvero quale habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, oppure classificato come sito di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva
    • ecosistema“, quale complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, comprendente diversi tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie, rilevanti ai fini della tutela ambientale e dell’applicazione della normativa vigente
  • l’art. 3 modifica in modo sistematico il Titolo VI-bis del Libro II del Codice penale, al fine di recepire la Direttiva (UE) 2024/1203 e rafforzare la tutela penale dell’ambiente sotto il profilo sostanziale, sanzionatorio e definitorio:

    • riformula l’art. 452-bis in materia di inquinamento ambientale, mantenendone la struttura di reato a forma libera, ampliando le condotte penalmente rilevanti e includendo espressamente l’habitat tra i beni giuridici tutelati, con particolare attenzione ai danni arrecati ad aria, acqua, suolo, ecosistemi, flora e fauna
    • estende le circostanze aggravanti dell’art. 452-bis, prevedendo aumenti di pena nei casi di danno a specie protette, ecosistemi di rilevanti dimensioni, aree naturali vincolate o protette, nonché in presenza di effetti durevoli o di distruzione dell’habitat
    • introduce il nuovo art. 452-bis.1 sul commercio di prodotti inquinanti, configurato come reato a doppio evento, che sanziona l’immissione sul mercato di prodotti idonei a causare compromissioni ambientali significative e misurabili, con aggravanti connesse al pericolo per la salute e al contesto ambientale
    • interviene sull’art. 452-ter, innalzando i limiti edittali della pena detentiva, in coerenza con l’introduzione di nuove aggravanti legate all’esposizione al pericolo per la vita e l’incolumità delle persone.
    • inserisce l’art. 452-quinquies decies, che definisce in modo esteso la nozione di “abusivamente”, includendo le violazioni della normativa europea e nazionale e le autorizzazioni ottenute in modo fraudolento, violento o corruttivo.
    • introduce l’art. 452-sexies decies, che prevede aggravanti specifiche in caso di profitto rilevante o di utilizzo di dichiarazioni e documenti falsi, valorizzando il maggiore disvalore della condotta
    • coordina il sistema delle sanzioni accessorie, modificando gli artt. 32-quater e 240-bis, includendo i nuovi reati tra quelli che comportano incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e confisca speciale
    • abroga l’art. 733-bis, relativo alla distruzione di habitat in siti protetti, ritenendone la tutela assorbita nella nuova disciplina dell’inquinamento ambientale
    • recepisce i criteri europei per la valutazione del danno ambientale rilevante, valorizzando indicatori quali durata, portata, reversibilità e condizioni originarie dell’ambiente colpito, da utilizzare nell’interpretazione giudiziale.
  • gli artt. 4 e 5 introducono nuove fattispecie di reato in materia ambientale, richiamando il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 452-bis C.p.:

    • l‘art. 4 punisce la produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, uso o rilascio abusivo di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché di prodotti e apparecchiature che le contengono o ne dipendono, in attuazione della normativa europea, fatta salva la disciplina dei prodotti agricoli autorizzati. In caso di colpa grave, è prevista una diminuzione di pena
    • l’art. 5 sanziona analogamente le condotte relative ai gas fluorurati a effetto serra e ai prodotti che li contengono o ne utilizzano il funzionamento.
  • l‘art. 8 recepisce gli artt. 6 e 7 della Direttiva (UE) e dà attuazione alla legge delega in materia di responsabilità da reato degli enti:

    • amplia il catalogo dei reati presupposto in materia ambientale, rendendolo tendenzialmente completo, nonché adeguando la disciplina delle sanzioni applicabili agli enti; l’intervento si innesta su un quadro normativo già fortemente orientato al contrasto della criminalità ambientale d’impresa, incentrato sull’art. 25-undecies, che consente l’attribuzione della responsabilità per numerosi reati ambientali
    • valorizza la struttura della responsabilità fondata sul difetto di organizzazione, che incentiva l’adozione di modelli preventivi e di comportamenti riparatori, in coerenza con la logica della Direttiva
    • mantiene la flessibilità del sistema sanzionatorio, consentendo sia risposte rigorose sia attenuazioni in presenza di condotte correttive: quanto alle sanzioni pecuniarie, il legislatore delegato mantiene il sistema per quote, introducendo mirati innalzamenti, senza adottare il criterio europeo basato su percentuali del fatturato.
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