IVASS ha posto in consultazione uno schema di regolamento sull’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), ed in particolare sulle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze dei titoli non durevoli.
Il Regolamento dà attuazione all’art. 1, commi da 65 a 67, della legge di bilancio, che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, per gli esercizi 2025 e 2026, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli “non durevoli”.
In particolare:
- viene concessa la facoltà, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare, per gli esercizi 2025 e 2026, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole
- si prevede la destinazione ad una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione di tale
facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale - attribuiscono a IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui
all’art. 91, c. 2, del CAP.
Le disposizioni sulla sospensione delle minusvalenze dei titoli non durevoli in bilancio riprendono le analoghe previsioni normative di cui alla L. 73/2022, attuata con Regolamento IVASS n. 52/2023, che IVASS intende abrogare con il presente regolamento in consultazione.
Pertanto, le imprese che intendono avvalersi della facoltà concessa dalla legge di bilancio 2026:
- trasmetteranno a IVASS informazioni aggiuntive
- destineranno gli utili emersi a seguito dell’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile
- sono assoggettate a requisiti di informativa (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio, commento alla relazione semestrale), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall’esercizio della facoltà
- adotteranno la deroga con delibera dell’organo amministrativo, che terrà conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, e che sarà trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
IVASS precisa che l’esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.


