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Giurisprudenza

Sull’uso di indirizzi di posta elettronica di propri utenti a fini di marketing

19 Gennaio 2026

Corte di Giustizia UE, 13 novembre 2025, C‑654/23 (Inteligo Media SA) – Pres. Biltgen, Rel. Ziemele

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia UE, con pronuncia del 13 novembre 2025, resa nella causa C‑654/23, ha chiarito come possa ritenersi ottenuto un indirizzo di posta elettronica di un utente “nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio“, e le condizioni per il loro uso, conforme alla normativa privacy unionale, per l’invio di comunicazioni commerciali (marketing).

Questi i principi di diritto espressi:

l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che: l’indirizzo di posta elettronica di un utente è ottenuto dall’editore di una pubblicazione online «nel contesto della vendita di un prodotto o servizio», ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2, qualora detto utente crei un conto utente gratuito sulla sua piattaforma online che gli conferisce il diritto di accedere gratuitamente a un certo numero di articoli della pubblicazione in parola, di ricevere gratuitamente, per posta elettronica, una lettera di informazione quotidiana contenente una sintesi di novità legislative trattate in articoli della summenzionata pubblicazione, compresi collegamenti ipertestuali a questi ultimi nonché il diritto di accedere, dietro pagamento, ad articoli e ad analisi aggiuntive di detta pubblicazione. La trasmissione di una siffatta lettera di informazione costituisce un utilizzo di posta elettronica «a scopi di commercializzazione diretta», per «analoghi prodotti o servizi», ai sensi di quest’ultima disposizione.

l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, in combinato disposto con l’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: qualora il titolare del trattamento utilizzi l’indirizzo di posta elettronica di un utente per inviargli una comunicazione indesiderata, conformemente a tale articolo 13, paragrafo 2, non sono applicabili le condizioni di liceità del trattamento previste all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

Si ricorda che anche gli indirizzi di posta elettronica dei clienti, ricorrendone le condizioni, sono considerati dati personali: sulla nozione e applicazione di dato personale in ambito privacy, e sul loro uso conforme a GDPR, si ricorda il nostro prossimo webinar “Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario“.

L’indirizzo di posta elettronica ottenuto “nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio”

L’art. 2, lett. d), della Direttiva 2002/58 prevede una definizione ampia della nozione di “comunicazione” che include ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

L’art. 13 della Direttiva 2002/58, intitolato “Comunicazioni indesiderate“, consente l’uso di diversi tipi di comunicazioni, come la posta elettronica, a fini di commercializzazione diretta (marketing), a condizione che essa sia effettuata nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

Il paragrafo 2 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta, purché soddisfi le condizioni ivi stabilite.

Al fine di rispondere alle questioni sollevate dal Giudice remittente, pertanto, si è reso necessario determinare:

  • se la comunicazione di una lettera di informazione come quella del procedimento principale abbia come finalità la commercializzazione diretta
  • in caso affermativo, se le coordinate elettroniche degli utenti interessati siano state ottenute dal mittente di tale comunicazione “nel contesto della vendita (…) di un servizio“, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58.

Quanto al primo punto, la Corte chiarisce che l’art. 13, par. 1 e 2, della Direttiva 2002/58, non contiene alcuna indicazione quanto al significato della nozione di comunicazione effettuata “a scopi di commercializzazione diretta”; tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte, risulta che essa riguarda le comunicazioni che perseguono uno scopo commerciale e si rivolgono direttamente e individualmente ad un consumatore (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz, C‑102/20): pertanto, in base a tale pronuncia, messaggi pubblicitari che riguardano la promozione di servizi, diffusi sotto forma di messaggio di posta elettronica, così da comparire direttamente nella casella di posta in arrivo della posta elettronica privata dell’utente interessato, costituiscono comunicazioni siffatte.

Nel caso di specie, la comunicazione di cui al procedimento principale consiste in una lettera di informazione quotidiana, diffusa sotto forma di messaggio di posta elettronica, contenente una sintesi di novità legislative trattate negli articoli di una pubblicazione di carattere giornalistico online nonché collegamenti ipertestuali a tali articoli: è solo seguendo detti collegamenti ipertestuali che gli utenti interessati possono consultarne il contenuto completo, gratuitamente nel limite di otto articoli al mese e, dietro pagamento, l’insieme degli articoli disponibili sulla piattaforma online.

La circostanza per cui – in quanto contiene una sintesi dei temi trattati negli articoli di tale pubblicazione – la comunicazione oggetto del procedimento principale avesse anche un contenuto informativo, non può implicare per la Corte che essa debba escludersi dalla nozione di comunicazione effettuata “a scopi di commercializzazione diretta”, ai sensi dell’articolo 13, e, pertanto, dall’ambito di applicazione di detta disposizione: al contrario, tale comunicazione è destinata a indurre gli utenti interessati ad accedere al contenuto a pagamento fornito da un editore di pubblicazioni, favorendo l’esaurimento del numero di articoli che possono essere consultati gratuitamente sulla piattaforma online di cui si tratta e la sottoscrizione di un abbonamento completo.

Pertanto, mira quindi a promuovere la vendita di tale contenuto e persegue, di conseguenza, uno scopo commerciale.

L’art. 13, par. 1, della Direttiva 2002/58 stabilisce una regola di principio, che subordina la trasmissione delle comunicazioni di marketing al requisito di ottenere preliminarmente il consenso del loro destinatario; in mancanza di tale consenso, una tale comunicazione è autorizzata solo se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 2:

  • il mittente della comunicazione di marketing abbia ottenuto dai destinatari della medesima l’indirizzo di posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio
  • tali coordinate elettroniche possono essere utilizzate a scopi di commercializzazione diretta, a condizione che la commercializzazione riguardi propri analoghi prodotti o servizi forniti da tale mittente stesso
  • l’utilizzo è subordinato alla condizione che ai destinatari sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all’uso di tali coordinate elettroniche per finalità di marketing al momento della raccolta delle coordinate e in occasione di ogni messaggio di posta elettronica, qualora essi non abbiano rifiutato inizialmente tale uso.

Pertanto, atteso che tale comunicazione debba essere considerata effettuata “a scopi di commercializzazione diretta”, la Corte esamina quindi se sia soddisfatta la condizione di cui a tale art. 13, par. 2, secondo cui le coordinate elettroniche dei clienti devono essere state ottenute dal mittente di tale comunicazione “nel contesto della vendita (…) di un servizio“.

Preliminarmente, la Corte precisa che il termine “vendita” designa un accordo che comporta necessariamente un pagamento in cambio di un bene o di un servizio.

Inoltre,  l’art. 13, par. 2, della Direttiva 2002/58 riguarda, in generale, i “serviz[i]“, senza operare alcuna distinzione a seconda del tipo di prestazione di cui si tratta: per quanto riguarda i servizi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, la Corte ha dichiarato che la remunerazione di un servizio fornito da un prestatore nell’ambito della sua attività economica può non essere necessariamente versata dai soggetti che ne fruiscono.

Ciò è quanto avviene nel caso di specie per la Corte, ove le coordinate elettroniche degli utenti interessati sono state ottenute dalla società al momento della creazione, da parte di questi ultimi, di un conto utente gratuito sulla piattaforma online gestita da tale società, il che presupponeva l’accettazione, da parte di detti utenti, delle condizioni contrattuali di fornitura del servizio (sottoscrivendo il servizio gli utenti ottenevano il diritto di accedere gratuitamente a un certo numero di articoli apparsi nella pubblicazione e di ricevere la lettera di informazione ).

La prestazione di tale servizio ha soprattutto uno scopo pubblicitario, consistente nel promuovere il contenuto a pagamento fornito dalla società, essendo il costo del servizio integrato nel prezzo di tale contenuto.

Pertanto, la Corte ritiene che una remunerazione indiretta, integrata nel prezzo di vendita dell’abbonamento completo offerto da tale prestatore, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, soddisfi il requisito di pagamento: di conseguenza, un’operazione come quella nell’ambito della quale la società ha ottenuto le coordinate elettroniche di utenti può rientrare nella nozione di “vendita (…) di un servizio“, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58.

Sull’invio di comunicazioni di marketing 

L’art. 6, par. 1, GDPR prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi nei quali un trattamento di dati personali può essere considerato lecito.

Tuttavia, l’art. 95 GDPR non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla Direttiva 2002/58.

L’art. 13, par. 2, della Direttiva 2002/58 disciplina infatti in modo esaustivo le condizioni e le finalità del trattamento nonché i diritti dell’interessato e assoggetta il titolare del trattamento a obblighi specifici, ai sensi dell’art. 95 del GDPR: pertanto, la liceità di un trattamento di dati personali effettuato nell’ambito di una comunicazione di marketing, anche a mezzo di posta elettronica, può essere accertata sulla base di tale disposizione, senza che sia necessario valutarla alla luce delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1, lett. da a) a f), del GDPR.

Di cosa si parla in questo articolo

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