Con sentenza del 13 marzo 2025, il Tribunale di Venezia (Pres. Rel. Est. Dott.ssa Torresan) si è espresso in tema di responsabilità gestoria nella società a responsabilità limitata (s.r.l.), approfondendo i profili relativi all’assolvimento dell’onere probatorio in giudizio.
I giudici hanno condannato l’amministratrice di una s.r.l per responsabilità gestoria verso la società e i creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, co. 1 e 6., c.c. e un socio della stessa società per aver “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi“ ai sensi dell’art. 2476, co. 7, C.c.
Dopo aver affermato che la responsabilità sociale ha natura contrattuale, la decisione pone l’attenzione sul riparto dell’onere della prova rispetto a condotte distrattive del patrimonio sociale.
In questa prospettiva, il Tribunale di Venezia sostiene che la parte attrice deve “dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che assumano essere estranee ai fini sociali”.
In particolare, la parte attrice deve dimostrare l’”effettivo ammontare del danno patito“, dovendosi computare non solo gli atti distrattivi, ma anche i “successivi atti di integrazione del patrimonio, avvenuti in parziale restituzione di quanto indebitamente prelevato“.
Quanto alla parte convenuta, il Tribunale di Venezia precisa che l’amministratore convenuto deve “provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione“, avendo quest’ultimo l’”obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio“.


